Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2024 jusqu'au 31.12.2024
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2024 jusqu'au 31.12.2024
Derniers changements
Aumento dei salari minimi per le categorie di personale non qualificato, personale qualificato con CFP e personale qualificato con AFC a partire dal 1° gennaio 2024.
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Flash info champ d'application
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
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È applicabile al Cantone Ticino

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13342

Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13342

Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Salaires / salaires minimums
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2025)
Categoria Salario orario minimo di base
personale non qualificato CHF 20.25
personale qualificato con CFP CHF 21.50
personale qualificato con AFC CHF 23.00


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2025

Augmentation salariale
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Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del CAntone Ticino.

I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacances
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Jours fériés rémunérés
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6 % per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Organes paritaires
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
3.13342 19.12.2024 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
2.12817 19.12.2023 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
1.12693 06.12.2023 06.12.2023
1.12298 25.04.2023 01.05.2023