Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2020 bis 31.08.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.06.2023
Letzte Änderungen
Nuovo CCL a partire dal 1° gennaio 2020
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Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
13080

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
13080

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

  1. a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
13080

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

  1. A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.

Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B

Kontakt paritätische Organe
13080

Commissione paritetica cantonale commercio al dettaglio
Via Cantonale 19
6814 Lamone

Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch

Löhne / Mindestlöhne
13080

Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).

Sono previsti i seguenti salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2024)

Categoria Salario mensile Salario annuale (13 mensilità) Salario orario senza indennità
Venditore non qualificato CHF 3'318.– CHF 43'134.– CHF 18.23
Assistente del commercio al dettaglio CHF 3'528.– CHF 45'864.– CHF 19.39
Impiegato del commercio al dettaglio CHF 3'696.– CHF 48'048.– CHF 20.31

 

Sono previsti i seguenti salari minimi per l'anno 2025 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2025)

Categoria Salario mensile Salario annuale (13 mensilità) Salario orario senza indennità
Venditore non qualificato CHF 3'402.– CHF 44'226.– CHF 18.69
Assistente del commercio al dettaglio CHF 3'612.– CHF 46'956.– CHF 19.85
Impiegato del commercio al dettaglio CHF 3'864.– CHF 50'232.– CHF 21.23

 

Sono previsti i seguenti salari minimi per l'anno 2026 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2026)

Categoria Salario mensile Salario annuale (13 mensilità) Salario orario senza indennità
Venditore non qualificato CHF 3'444.– CHF 44'772.– CHF 18.92
Assistente del commercio al dettaglio CHF 3'612.– CHF 46'956.– CHF 19.85
Impiegato del commercio al dettaglio CHF 3'864.– CHF 50'232.– CHF 21.23

 

Criteri per la determinazione del salario

Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; Allegato 1

13. Monatslohn
13080

Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.

Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
13080

Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).

Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21

Normalarbeitszeit
13080
Durata lavorativa

La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una durata settimanale di 42 ore. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL.

Organizzazione del tempo di lavoro

Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore

Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale

Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19

Überstunden / Überzeit
13080

Le ore tra le 42 e le 45 settimanali sono da considerare lavoro supplementare, mentre tutto quello che eccede le 45 ore settimanali viene considerato lavoro straordinario.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo.

Le ore straordinarie possono essere compensate in tempo libero, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore e danno diritto al pagamento di un’indennità supplementare del 25% che deve essere riconosciuta nel mese successivo in cui sono state svolte le ore. Se le ore straordinarie non sono compensate in tempo libero devono essere remunerate con un supplemento del 25%.

Articolo 20

Probezeit
13080

È considerato tempo di prova il primo mese di lavoro. 

Articolo 5.1

Ferien
13080

Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
13080

Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:

Occasione Giorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata 3 giorni
Nascita/ Adozione 10 giorni 1
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore 3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica 1 giorno
Trasloco 1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro 2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militare il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

 

1 I 10 giorni di congedo sono pagati al 100% dal datore di lavoro. Le indennità IPG previste dalla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) versate dalla cassa di compensazione sono acquisite dal datore di lavoro”. Questi giorni di congedo possono essere presi entro i sei mesi della nascita del figlio.

Articolo 23

Bildungsurlaub
13080
Formazione continua e perfezionamento professionale

Il lavoratore con l’accordo del datore di lavoro può partecipare a dei corsi per la formazione continua e il perfezionamento professionale. A condizione che al momento della richiesta siano in regola con il pagamento dei contributi paritetici, il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere alla Commissione paritetica un sussidio per i costi sostenuti. Il sussidio copre le spese del tempo di lavoro se il corso è svolto durante la giornata lavorativa, le spese di trasferta e la tassa di iscrizione.

Articolo 34

Krankheit
13080
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia

Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

  1. l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
  2. il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
  3. le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
  4. il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
  5. l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
13080
Contributi paritetici

Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.– al mese (CHF 3.– per l’applicazione e CHF 2.– per la formazione continua il perfezionamento professionale). Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 150.– all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)

  1. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL;
  2. per il sostegno e il finanziamento della formazione continua e perfezionamento professionale;

(…)

Articolo 33

Kündigungsfrist
13080
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese) 7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio 1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi, per la fine di un mese


Articolo 6

Arbeitnehmervertretung
13080
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitgebervertretung
13080
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Aufgaben paritätische Organe
13080
Costituzione e organizzazione

Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti

La CPC ha il compito di:

  1. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
  2. interpretare le disposizioni del presente CCL;
  3. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
  4. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
  5. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31

Folge bei Vertragsverletzung
13080

In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.

In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10'000.–

Articolo 32

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.13080 20.08.2024 20.08.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.13041 01.01.2020 27.06.2024
1.12936 01.01.2020 21.03.2024
1.12723 01.01.2020 12.12.2023
1.12511 01.01.2020 27.09.2023
1.12395 01.01.2020 27.06.2023
1.11143 01.01.2020 29.12.2020