CCL per il settore privato dei servizi di sicurezza

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2024
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2024
Ultime modifiche
Il calcolatore dei salari minimi è stato aggiornato con i salari minimi nel cantone di Ginevra per l’anno 2025. Novità nel cantone Ginevra: a partire dal 1° gennaio 2025, il salario minimo sarà di CHF 24.48 all'ora, rispettivamente CHF 22.60 come salario orario base, se si ha diritto ad una 13a mensilità. (18.12.2024) / Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024: Aumento dei salari minimi. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
13345
Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro nazionali ed esteri (aziende o reparti aziendali) che forniscono servizi di sicurezza in Svizzera.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
13345
Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro nazionali ed esteri (aziende o reparti aziendali) che forniscono servizi di sicurezza in Svizzera.
Le aziende subalppaltatrici vanno obbligate contrattualmente a rispettare il CCL.

Nel campo di applicazione rientrano i servizi di sicurezza prestati negli ambiti della sorveglianza, la protezione delle persone e dei beni, il controllo degli accessi, i servizi in centrali d’allarme, la sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone, documenti o bagagli), il trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit), il trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei valori), i servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), i servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e i servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).

Articolo 2.1 – 2.4
Campo d'applicazione personale
13345

Si applica a tutti i collaboratori operativi. Non sono soggetti al presente CCL i direttori e le direttrici, i membri della direzione e il personale non operativo.

Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il presente CCL a tutti i collaboratori che rientrano nel campo di applicazione dello stesso. Firmando il proprio contratto individuale di lavoro, ogni collaboratore aderisce al CCL ai sensi dell’art. 356b CO.

Articoli 2.2 – 2.3

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
13345
La dichiarazione di obbligatorietà generale viene dichiarata valida per tutta la Svizzera.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
13345
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano almeno 10 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e ai loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi: sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, controllo degli accessi, servizio in centrali d’allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone, documenti o bagagli), trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit), trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei contanti), servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
13345
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano almeno 10 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e ai loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi: sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, controllo degli accessi, servizio in centrali d’allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone, documenti o bagagli), trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit), trasporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei contanti), servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e servizi di circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).

Fanno eccezione i direttori e le direttrici, il personale amministrativo e non operativo.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articoli 2.2 e 2.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
13345
Il CCL può essere disdetto tramite lettera raccomandata con un preavviso di 3 mesi e con effetto al 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta con effetto al 31 dicembre 2022.

Articolo 30.2
Salari / salari minimi
13345
2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024):
Categoria di assunzione A: orario di lavoro annuale di 2'000 ore
Anni di servizio Salario minimo Salario minimo trasporto di denaro (CIT) / valori
CHF 53'835.– CHF 53'835.–
CHF 54'820.– CHF 54'960.–
CHF 56'430.– CHF 56'415.–
CHF 57'800.– CHF 57'555.–
CHF 58'935.– CHF 58'600.–
CHF 59'520.– CHF 58'980.–
CHF 59'900.– CHF 59'125.–
CHF 60'285.– CHF 59'495.–
CHF 60'680.– CHF 59'875.–
10° CHF 61'045.– CHF 60'245.–
11° CHF 61'435.– CHF 60'620.–
12° CHF 61'820.– CHF 60'990.–
Dal 13° CHF 62'255.– CHF 61'420.–


I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro, che può essere compreso tra 1801 e 2300 ore.

I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi rispetto ai salari minimi sopraindicati.

Categoria di assunzione B: orario di lavoro annuale di 1'400 ore
Anni di servizio Salario minimo Salario minimo trasporto di denaro (CIT) / valori
CHF 35'275.– CHF 34'910.–
CHF 35'850.– CHF 35'490.–
CHF 36'600.– CHF 36'245.–
4° / Dal 4° CHF 37'535.– CHF 37'175.–
CHF 37'960.– /
Dal 6° CHF 38'320.– /


I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro, che può essere compreso tra 901 e 1800 ore.

Categoria di assunzione C
Cantoni Salario orario minimo senza indennità di vacanza 1° anno di servizio Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 2° anno di servizio Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 3° anno di servizio Salario minimo senza indennità di vacanza dal 4°anno di servizio
ZH CHF 24.40 CHF 24.65 CHF 24.85 CHF 25.20
BS, BL, GE CHF 23.90 CHF 24.15 CHF 24.35 CHF 24.70
Altri Cantoni CHF 23.35 CHF 23.60 CHF 23.80 CHF 24.15

Categoria di assunzione C: Trasporto di denaro (CIT) / valori
Cantoni Salario orario minimo senza indennità di vacanza 1° anno di servizio Salario orario minimo senza indennità di vacanza dal 2° anno di servizio
ZH CHF 24.30 CHF 24.50
BS, BL, GE CHF 23.80 CHF 24.00
Altri Cantoni CHF 23.25 CHF 23.40


I collaboratori che hanno ottenuto l’attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni ricevono un supplemento minimo di CHF 200.– al mese oltre al salario minimo (per un tempo di lavoro annuale di 2000 ore, pro rata per i dipendenti impiegati a tempo parziale) o un’indennità oraria di almeno CHF 1.20.

Qualora i collaboratori debbano effettuare missioni con un’arma da fuoco, ricevono un supplemento di CHF 2.– all’ora o max. CHF 150.– al mese. Sono esclusi da questa regola i quadri dirigenti che ricevono un salario superiore alla tariffa minima più il supplemento di CHF 2.– all’ora o max. CHF 150.-- al mese. In generale è escluso da questo supplemento il settore del trasporto di denaro – CIT (Cash In Transit).

Qualora i collaboratori debbano effettuare interventi con un cane (conducenti di cani), viene loro corrisposta un’indennità forfettaria mensile di almeno CHF 150.– oppure un’indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata con un cane. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un’eventuale autorizzazione cantonale nonché la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L’assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell’animale.

Salario in caso di decesso: vedi Articolo 23.

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dal 1° gennaio 2025 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.48 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.60 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

 


Articoli 16, 19.1 – 19.3 e 23; Allegato 1

Categorie salariali
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Categorie di assunzione

A – collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 1801 e 2300 ore per anno civile,

collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente, compreso tra 901 e 1800 ore per anno civile,

C – collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 900 ore di lavoro per anno civile, comprese le vacanze e l’abbuono di tempo del 10% nonché il supplemento di tempo (ai sensi dell'art. 14 cfr. 3 CCL).

Alla fine di ogni anno civile si accerta se le ore prestate dal collaboratore corrispondono all’orario di lavoro stabilito contrattualmente e se vengono rispettate le disposizioni in virtù delle tre categorie di cui sopra. Le ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite:

  1. Nella categoria A le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5% possono essere computate al conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate è maggiore, le ore in eccesso che superano il 5% vanno compensate con tempo libero della stessa durata o retribuite con il 100 % del salario lordo entro la fine di marzo dell’anno successivo
  2. Nelle categorie B e C le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5% possono essere computate nel conteggio delle ore lavorative dell’anno successivo. Se il numero di ore prestate in eccesso è maggiore, le ore supplementari vanno retribuite con il 100% del salario lordo.

Se nelle categorie B e C con il consistente superamento dell’orario di lavoro viene anche raggiunta una categoria superiore, tutte le ore prestate vanno indennizzate secondo la categoria superiore e l’anno di servizio corrispondente. Se tale circostanza si ripete, il collaboratore rientra nella categoria di assunzione immediatamente superiore e nell’anno di servizio corrispondente, con un orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente. In caso di assunzione nel corso di un anno civile l’orario di lavoro va rispettato al prorata, a condizione che il collaboratore abbia lavorato per oltre 3 mesi.

Articoli 8.1 e 8.3 – 8.4; Allegato 1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
13345

Per tenere conto del lavoro notturno (23.00 – 6.00), domenicale e dei giorni festivi (6.00 – 23.00), viene accordato un abbuono di tempo di 6 minuti (10%) per ogni ora di lavoro effettuata in questo lasso di tempo (pause comprese). Questo abbuono di tempo confluisce nel conteggio del tempo di lavoro.

Articolo 12.2

Rimborso spese
13345

Ogni datore di lavoro è tenuto a rimborsare ai propri collaboratori le spese necessarie, sostenute durante il lavoro fuori sede. Il rimborso spese comprende in particolare l’indennità per le spese di viaggio effettivamente sostenute, il tempo di viaggio supplementare che non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 12 cifra 3 ed altre eventuali spese sorte in caso di lavoro fuori sede.

Per contratto possono essere stabiliti al massimo due luoghi di assunzione. Questi possono trovarsi presso la sede principale dell’azienda (sede) / una filiale dell’azienda (succursale) / il luogo di servizio, il domicilio del collaboratore o un luogo in cui il collaboratore presta servizio regolarmente. Se nel contratto si stabiliscono due luoghi di assunzione, occorrerà designare chiaramente il luogo di assunzione principale (LAP) ed il luogo di assunzione secondario (LAS). Il rimborso per il tempo di viaggio supplementare non viene computato al tempo di lavoro conformemente al presente CCL e si basa su un’indennità oraria di CHF 22.20 e su una presunta media di 40 km percorsi in 1 ora (zone forfettarie 1 e 2), rispettivamente 70 km percorsi in un'ora (zona di regia e luoghi distanti di assunzione secondaria). Il criterio di calcolo applicabile è sempre il seguente: tragitto effettivo più corto dal luogo di assunzione principale al luogo di servizio concreto: andata e ritorno secondo «Google Maps».


Ai collaboratori vengono rimborsati il tempo di viaggio supplementare e le spese di viaggio effettivamente sostenute, tenendo conto dei tre scenari seguenti:

Se il collaboratore ha un solo luogo di assunzione, si applicano i seguenti criteri di calcolo per le spese e il tempo di viaggio:

Regione/Zona Definizione Indennità/spese di viaggio Indennità/tempo di viaggio
Zona di assunzione il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di Assunzione nessuna indennità nessuna indennità
Zona forfettaria 1 il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal luogo di Assunzione forfait CHF 7.– forfait CHF 5.60
Zona forfettaria 2 il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal luogo di Assunzione forfait CHF 21.– forfait CHF 16.80
Zona di regia: rimborso degli oneri effettivi il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione spese di viaggio [(2 × km dal LAP al luogo di servizio) - (2 x 10 km)] x CHF 0.70 tempo di viaggio [(2 × km dal LAP al luogo di servizio) - (2 x 10 km)] x CHF 0.32


Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), che distano a meno di 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:

Regione/Zona Definizione Indennità/spese di viaggio Indennità/tempo di viaggio
Luogo di assunzione principale il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione principale LAP nessuna indennità nessuna indennità
Zona forfettaria 1 il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal LAP forfait CHF 7.-- forfait CHF 5.60
Zona forfettaria 2 il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal LAP forfait CHF 21.-- tempo di viaggio forfait CHF 16.80
Zona di regia rimborso spese in base agli oneri effettivi il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km di tragitto dal luogo di assunzione principale spese di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) - 2 x 10 km) x CHF 0.70 tempo di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) - (2 x 10 km)] x CHF 0.32
Zona di assunzione secondaria il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione secondario nessuna indennità nessuna indennità


La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto a tutte le zone forfettarie e rispetto alla zona di regia.

Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), i quali distano ad almeno 40 km l’uno dall’altro, si applicano i seguenti criteri:

Regione/Zona Definizione Indennità/spese di viaggio Indennità/tempo di viaggio
Zona di assunzione principale il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione principale LAP nessuna indennità nessuna indennità
Zona forfettaria 1 il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km - 20 km di distanza dal luogo di assunzione principale forfait CHF 7.– forfait CHF 5.60
Zona forfettaria 2 il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km - 30 km di distanza dal luogo di assunzione principale forfait CHF 21.– forfait CHF 16.80 
Zona di regia il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione principale Rimborso spese in base agli oneri effettivi, spese di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) – (2 x 10 km)] .X CHF 0.70 Rimborso spese in base agli oneri effettivi, tempo di viaggio [(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) – (2 x 10 km)] .X CHF 0.32
Zona di assunzione secondaria il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione secondario Rimborsi a forfait, forfait per spese di viaggio Base: [(2 x km LAP >LAS) - (2 x 40 km)] x CHF 0.70 Rimborsi a forfait,forfait per tempo di viaggio Base: [(2 x km LAP >LAS) - (2 x 40 km)] x CHF 0.32


La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto alla zona di regia.

Le disposizioni di cui sopra si applicano nella misura in cui il collaboratore stesso conduca un’autovettura o un ciclomotore privati. Ad eventuali passeggeri o conducenti di veicoli aziendali viene rimborsata unicamente l’indennità per il tempo di viaggio. Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, viene rimborsato il prezzo del biglietto necessario, di seconda classe.

Qualora i collaboratori utilizzino l’auto privata su espressa disposizione del datore di lavoro o con il suo consenso, essi hanno diritto a un rimborso pari ad almeno 70 centesimi per ogni chilometro percorso. Se il datore di lavoro mette a disposizione del collaboratore un veicolo di servizio o organizza altrimenti il trasporto e si fa carico della totalità dei costi, non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.

Se prima o dopo l’orario di servizio effettivo, un collaboratore deve eseguire trasporti su espressa disposizione del datore di lavoro (p.es. trasporto di persone, ritiro, consegna o restituzione di materiale ecc.) e quindi può raggiungere il suo luogo di servizio solo dal momento e dal luogo della consegna, il tempo di viaggio dal luogo di consegna/ritiro al luogo di servizio è considerato tempo di lavoro.

Se, nell’ambito di un incarico fuori sede chiaramente definito, il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori un alloggio gratuito o un mezzo di trasporto collettivo (p.es. un servizio professionale di trasporto persone), i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro hanno la facoltà di applicare soluzioni a forfait in deroga alla presente regolamentazione, secondo la legge sulla partecipazione. Tali deroghe vanno notificate preventivamente alla CoPa indicandone il contenuto.

Al giorno, è possibile conteggiare a forfait un solo tragitto di andata e ritorno verso e dal luogo di servizio. Altri incarichi devono essere conteggiati in base all’articolo 12 cifra 3.

Se il luogo di assunzione viene modificato più di una volta nel corso di un anno civile, è necessario informare la CoPa precedentemente, motivando la modifica. Se ciò avviene più di due volte nel corso di un anno civile, è necessario il nullaosta della CoPa.

Per ogni mese in cui viene corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna per iscritto ai collaboratori un conteggio verificabile delle spese. Esso comprende le indicazioni relative alla data ed al luogo dell’intervento, alla zona forfettaria o zona di regia per l’indennità del tempo di viaggio, nonché eventualmente alle spese di viaggio o ad altri costi occasionati dal lavoro fuori sede.

Articolo 18

Altri supplementi
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Uniforme ed equipaggiamento

Il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori in uniforme a sue proprie spese gli abiti di servizio (l’uniforme) e l’equipaggiamento necessario per l’esecuzione dell’attività. La scrupolosa cura dell’abbigliamento di servizio, comprese le piccole riparazioni, spetta al collaboratore. Le spese di pulizia conseguenti a sporco eccezionale durante il servizio e correttamente segnalate/rendicontate a livello interno sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 11.1

Orario di lavoro
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Il tempo di lavoro annuale comprende il tempo di lavoro effettivamente prestato, le pause retribuite e le vacanze, esclusi i giorni liberi elencati all’articolo 15 cpv. 1 CCL.

In caso di cambiamento di sede durante il servizio (ad es. servizi di zona, servizi di pattuglia, ecc.) è considerato tempo di lavoro il tempo trascorso dall’inizio alla fine dell’intervento (compresi i tempi di viaggio). Tale disposizione si applica anche qualora i collaboratori debbano recarsi imperativamente prima in un altro luogo (base ecc.), ad esempio per prendere del materiale.

Il datore di lavoro può definire a livello aziendale il tempo di lavoro annuale per un impiego a tempo pieno entro una fascia compresa tra un minimo di 1’801 e un massimo di 2’300 ore. Il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante per l’intera durata del rapporto di lavoro e non può essere modificato in modo unilaterale dal datore di lavoro.

Ogni mese il datore di lavoro consegna per iscritto a tutti i collaboratori un conteggio verificabile dell’orario di lavoro, che comprende le indicazioni relative agli impieghi effettivi (impiego/mandato, inizio e conclusione dell’impiego/mandato, abbuono di tempo (in virtù della precedente cifra 2, supplemento di tempo ai sensi dell’art. 14 cifr. 3), totale delle ore di lavoro fornite al giorno e al mese), alla formazione di base, ai periodi di riposo (pause e giorni liberi), nonché al saldo delle ore in eccesso e in difetto, al saldo delle vacanze, ai giorni di malattia e ad altre assenze. Il datore di lavoro è tenuto a conservare i conteggi degli orari di lavoro per almeno 5 anni.

 
Pause

Il lavoro deve essere interrotto da pause della durata minima di:
a. un quarto d’ora, se la durata del lavoro giornaliero supera le cinque ore e mezzo senza interruzione.
b. mezz’ora, se la durata del lavoro giornaliero supera le sette ore senza interruzione.
c. un’ora, se la durata del lavoro giornaliero supera le nove ore senza interruzione; le pause superiori alla mezz’ora possono essere frazionate.
Qualora il collaboratore non possa lasciare il suo luogo di lavoro durante le pause, esse vengono conteggiate e retribuite come ore di lavoro.

Articoli 12.1, 12.3 – 12.5 e 13.1 – 13.2

Lavoro straordinario / ore supplementari
13345
Ore in più e ore in meno / supplemento di tempo / durata massima del tempo di lavoro

Alla fine di ogni anno civile, il tempo di lavoro effettivo (ai sensi dell’art. 12) può divergere dal tempo di lavoro pattuito contrattualmente nella misura del +5% (ore in più) / –10% (ore in meno). Queste ore prestate in eccesso vanno compensate con tempo libero o retribuite. In caso di elevato numero di ore prestate in eccesso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8. Le ore prestate in difetto fino al –10% vanno riportate all’anno successivo e recuperate prestando il tempo di lavoro corrispondente.

A conclusione del rapporto di lavoro, le ore in più vengono retribuite almeno secondo i salari minimi previsti nell’allegato 1.

Qualora vengano prestate più di 210 ore al mese (secondo l’art. 12 CCL), sulle ore che superano tale limite (> 210 ore) viene accordato un supplemento di tempo di 25%. Queste ore in più – supplemento di tempo incluso – possono essere pagate o compensate con tempo libero nell’arco dei tre mesi successivi. Dalla presente regola è escluso il settore del trasporto di denaro – CIT (Cash In Transit).
Restano salve le prescrizioni previste dalla Legge sul lavoro.

Articoli 14.1 – 14.4

Contratto di lavoro
13345

Ogni assunzione deve avvenire tramite un contratto di lavoro scritto. La CoPa mette a disposizione dei modelli di contratto. Nel contratto di lavoro e nei conteggi salariali mensili vanno definiti le categorie di assunzione, l’orario di lavoro fisso stabilito contrattualmente per le categorie A e B e il luogo di assunzione.

Per contratto possono essere stabiliti al massimo due luoghi di assunzione. Questi possono trovarsi presso la sede principale dell'azienda (sede) / una filiale dell'azienda (succursale) / il luogo di servizio, il domicilio del collaboratore o il luogo in cui il collaboratore presta servizio regolarmente. Se nel contratto si stabiliscono due luoghi di assunzione, occorrerà designare chiaramente il luogo di assunzione principale (LAP) ed il luogo di assunzione secondario (LAS). (...)

Articoli 9.1 e 18.2

Periodo di prova
13345

Il periodo di prova è di 3 mesi. Nel caso di un passaggio ad un’altra categoria di assunzione, la durata del rapporto di lavoro precedente al passaggio verrà conteggiata nel periodo di prova. Durante il periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a impartire una formazione di base al collaboratore.

Articolo 9.2

Vacanze
13345
Categoria di assunzione Anni di servizio / Categoria di età Giorni di vacanza
Categorie A e B A partire dal 1° anno di servizio (fino al 4° anno compreso) 4 settimane
  A partire dal 5° anno di servizio e dal 45° anno di età 5 settimane
  A partire dal 10° anno di servizio e dal 40° anno di età 5 settimane
  A partire dal 15° anno di servizio 5 settimane
  Fino al compimento del 20° anno di età 5 settimane
  A partire dal 10° anno di servizio e dal 60° anno di età 6 settimane
Categoria C Fino al compimento del 20° anno di età 5 settimane
  a partire dall’anno civile in cui compiono il 21° anno di età 4 settimane

Articolo 20
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
13345
Occasione giorni compensati
per il proprio matrimonio / la propria registrazione dell’unione domestica 3 giorni di lavoro
per il matrimonio / la registrazione dell’unione domestica dei figli 1 giorno di lavoro
per la nascita di figli propri 3 giorni di lavoro
per la morte del coniuge, del partner registrato, di figli o dei genitori del collaboratore 3 giorni di lavoro
per la morte di fratelli, nonni o suocerid el collaboratore 1 giorno di lavoro
per il trasloco, purché non si cambi datore di lavoro 1 giorno di lavoro/anno


Articolo 21

Giorni festivi retribuiti
13345
Ai collaboratori spettano 112 giorni liberi all’anno. Il relativo calcolo si effettua sulla base di 52 domeniche, 52 sabati e 8 giorni festivi (9 giorni festivi ordinari, dedotto 1 giorno che nel corso dell’anno in media si sovrappone a una domenica o ad un sabato).

Articolo 15.1
Congedo di formazione
13345

La formazione di base dei collaboratori:

  • comprende almeno 20 ore e avviene durante il periodo di prova.
  • vale come tempo di lavoro ordinario e non comporta alcun costo per il collaboratore. Se il collaboratore scioglie il rapporto di lavoro durante il periodo di prova, non va indennizzato per il tempo dedicato alla formazione di base.
  • va seguita al di fuori del servizio. È complementare alla formazione teorica basilare nei concordati e non la sostituisce.

Il datore di lavoro è tenuto a confermare il conseguimento della formazione di base su carta intestata. La conferma va custodita negli atti del personale.

Articolo 10

Malattia
13345

Il datore di lavoro deve assicurare i collaboratori contro la perdita di guadagno per incapacità lavorativa senza colpa dovuta a malattia. Fanno eccezione i collaboratori in età AVS, che possono essere assicurati solo minimamente o non possono esserlo più.

Il diritto all’indennità giornaliera di malattia corrisponde almeno all’80%, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria di assunzione C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Almeno la metà dei contributi assicurativi effettivi per l’indennità giornaliera di malattia è a carico del datore di lavoro. È ammesso un periodo di attesa massimo di 60 giorni per beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. Durante questo periodo il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare il salario. Le prestazioni versate, dedotti i contributi alle assicurazioni sociali, devono corrispondere a quelle fornite dall’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.

Ogni assenza per incapacità lavorativa deve essere immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Le disposizioni qui previste per l’indennità nei casi di incapacità lavorativa sostituiscono l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro secondo l’art. 324a CO, a condizione che l’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia non abbia previsto riserve o esclusioni.

Articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile
13345

Collaboratori con salario mensile:

Tipo di servizio % del salario
Durante altri periodi di servizio obbligatorio fino a 4 settimane per anno civile. La disposizione si applica anche ai militari in ferma continuata a conclusione della formazione militare di base: 100%
Durante la formazione militare di base / scuola reclute (SR) come recluta (durante questo periodo anche per i militari in ferma continuata) e per ulteriori periodi di servizio (servizi di avanzamento):  
  • celibi senza obbligo di mantenimento
50%
  • coniugati o celibi con obbligo di mantenimento
90%


Articolo 22

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
13345

I datori di lavoro e i collaboratori, come stabilito alle cifre 2 e 3 riportate di seguito, versano i contributi ai costi di applicazione e di formazione continua a copertura delle spese risultanti dall’applicazione e attuazione del CCL. Il datore di lavoro versa il contributo annuale alla CoPa al più tardi entro il 30 giugno dell’anno in corso.


Contributi dei dipendenti
Categoria di assunzione Contribuzione
A CHF 30.– l'anno o CHF 2.50 il mese
B e C CHF 1.5 er ogni ora di lavoro prestata


Tale importo viene detratto direttamente dal salario del collaboratore e deve essere indicato nel conteggio salariale. I datori di lavoro che si fanno carico di tutto o parte di questo contributo devono menzionare l’importo sul conteggio salariale o attestarlo almeno una volta l’anno con una semplice lettera.


Contributi dei datori di lavoro
Categoria di assunzione Contribuzione
A CHF 30.– l'anno o CHF 2.50 il mese
B e C CHF 1.5 er ogni ora di lavoro prestata


I datori di lavoro versano inoltre un contributo definito in funzione delle dimensioni dell’azienda. L’importo viene calcolato sulla base di posti di lavoro a tempo pieno (indipendentemente dal fatto che si tratti di retribuzione su base mensile o su base oraria). Gli impieghi a tempo parziale devono essere convertiti in impieghi a tempo pieno. Per ogni datore di lavoro questo importo ammonta a:

Dimensioni dell’azienda Contributo l'anno Contributo il mese
se l’azienda conta 100 dipendenti a tempo pieno o un numero inferiores CHF 750.– CHF 62.50
se l’azienda conta più di 100, ma meno di 501 dipendenti a tempo pieno CHF 1'500.– CHF 125.–
se l’azienda conta più di 500, ma meno di 1001 dipendenti a tempo pieno CHF 2'000.– CHF 166.65
se l’azienda conta più di 1000 dipendenti a tempo pieno CHF 4'000.– CHF 335.35


Articolo 6

Apprendisti
13345
Vacanze (conforme alla legge):
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)


Articolo 20, CO 329a+e
Giovani dipendenti
13345
Vacanze (conforme alla legge):
- fino a 20 anni compiuti/ Apprendisti: 5 settimane (25 giorni lavorativi)


Articolo 20, CO 329a+e
Termini di disdetta
13345
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante i primi 14 giorni del periodo di prova (3 mesi) 1 giorno
Durante il restante periodo di prova 7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese, per la fine del mese
Dal 2° al 9° anno di servizio compreso 2 mesi, per la fine del mese
Dopo il 9° anno di servizio 3 mesi, per la fine del mese


Articolo 9.3

Rappresentanza dei lavoratori
13345
Sindacato Unia
Rappresentanza dei datori di lavoro
13345
VSSU – Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza
Fondo paritetico
13345
Per la copertura dei costi di applicazione del presente CCL e per la formazione di base e continua viene gestito un fondo amministrato pariteticamente. I contributi dei datori di lavoro e dei collaboratori ai costi di applicazione e di formazione continua vengono versati in questo fondo.

Articolo 6.4
Compiti organi paritetici
13345
Alla CoPa spettano i seguenti compiti e competenze:
a. la CoPa decide sulle controversie d’interpretazione del CCL …;
b. la CoPa controlla che siano rispettate le disposizioni del presente CCL … tramite controlli periodici o in seguito a denuncie. La CoPa è autorizzata ad accedere alle singole aziende, a consultare la documentazione necessaria e ad interrogare i datori di lavoro e i collaboratori;
c. qualora si constatino delle violazioni del contratto, la CoPa decide in merito alle sanzioni e al relativo addebitamento dei costi e ne controlla l’applicazione;
d. la CoPa è competente per l’incasso dei contributi ai costi d’applicazione.

Articolo 5.3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
13345
Tutte le violazioni del CCL (...) possono essere punite con una multa convenzionale sino a CHF 100'000.--. La multa convenzionale deve essere calcolata in modo tale da dissuadere i datori di lavoro e i collaboratori dal commettere ulteriori infrazioni del CCL. Per il calcolo della multa convenzionale vanno tenuti in considerazione in particolare i seguenti criteri:
a. l’ammontare delle prestazioni non accordate ai collaboratori;
b. la gravità dell’infrazione delle singole disposizioni del CCL;
c. le altre circostanze, p.es. se si tratti di un’infrazione unica oppure ripetuta del CCL o se sia stata effettuata con negligenza, in modo intenzionale o senza colpa grave nonché in caso di rettifica della violazione.

I costi di controllo e procedurali possono essere addebitati ai datori di lavoro e/o ai collaboratori che hanno violato le disposizioni del CCL. Ciò vale anche qualora non vi sia stata alcuna violazione, ma azioni in mala fede che abbiano provocato un simile controllo e/o una procedura.

Articoli 5.4 e 5.5
Procedure di conciliazione e arbitrato
13345
Livello Instituzione responsabile
1° livello trattative dirette
2° livello tribunale arbitrale (= Ufficio federale di conciliazione)
Vertenze d’impiego di tipo individuale tribunali ordinari

Articolo 29
Obbligo della pace
13345


Articolo 29
Nessuna informazione disponibile
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