Contratto normale di lavoro per il settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.12.2022 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2022 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Decreto in vigore a partire dal il 1° dicembre 2022 che proroga fino al 31 dicembre 2025 la validità del CNL.
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo1

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2025)
Categoria Funzione salario minimo orario
Addetti alla vendita Addetto alla vendita non qualificato CHF 20.25
Assistente di vendita CHF 21.50
Impiegato di vendita CHF 23.00
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.78
Impiegato operativo CHF 22.46
Impiegato responsabile CHF 25.45


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2025

Aumento salariale
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I salari minimi degli impiegati di vendita sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Canton Ticino, mentre i salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
5.13341 19.12.2024 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
4.12816 19.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.12012 21.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.11882 23.11.2022 01.12.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.10211 06.03.2020 06.03.2020