Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025
Ultime modifiche
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2025.Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.
Articolo1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.
Articolo1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Salari / salari minimi
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria | Funzione | salario minimo orario |
---|---|---|
Addetti alla vendita | Addetto alla vendita non qualificato | CHF 19.75 |
Assistente di vendita | CHF 21.00 | |
Impiegato di vendita | CHF 22.00 | |
Impiegati di commercio | Impiegato generico | CHF 20.65 |
Impiegato operativo | CHF 22.32 | |
Impiegato responsabile | CHF 25.30 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024
Aumento salariale
I salari minimi degli impiegati di vendita sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Canton Ticino, mentre i salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.
Articolo 3
Vacanze
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
contratti simili
Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) TICCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio
Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli TI
CCL-N del gruppo Migros
CCL Coop Società Cooperativa
Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
Contratto normale di lavoro per il settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet TI
Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI