Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.05.2023 fino al 31.12.2023
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.05.2023 fino al 31.12.2023
Ultime modifiche
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° maggio 2023
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2025)
Categoria Salario orario minimo di base
personale non qualificato CHF 20.25
personale qualificato con CFP CHF 21.50
personale qualificato con AFC CHF 23.00


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2025

Aumento salariale
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Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del CAntone Ticino.

I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6 % per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Organi paritetici
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.13342 19.12.2024 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.12817 19.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.12693 06.12.2023 06.12.2023
1.12298 25.04.2023 01.05.2023