Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)

Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2026
Ultime modifiche
Nuovo accordo addizionale a partire dal 1° gennaio 2026: aumento dei salari minimi, introduzione di un’indennità di cantiere, modifica relativa al tempo di viaggio retribuito fino al cantiere, orario di lavoro, lavoro straordinario/ore supplementari ecc.
Get As PDF
Campo d'applicazione geografico
14109

Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale
14109

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a) edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b) lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

c) lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d) lavorazione del marmo e del granito;

e) imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

f) imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g) imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h) imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i) imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.:

j) trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).

Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 1. Se l’appendice 1 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 1.

Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.

Lavori in sotterraneo

La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese che eseguono lavori in sotterraneo ai sensi dell’art. 53 nel campo di applicazione del CNM. Su proposta della Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS), le parti del CNM possono estendere questa convenzione addizionale ad altri cantieri del settore dei lavori in sotterraneo (in particolare a costruzioni annesse).

Articolo 10; Appendice II: articolo 2

Campo d'applicazione personale
14109

Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età.

Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alberghiera e per quello dei servizi di pulizia.

Sono esclusi:

  1. capi muratori e i capi fabbrica;
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo.


Articolo 3

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
14109

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:

  1. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
  2. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
  3. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
  4. i mestieri della pietra del cantone di Vaud;

Sono escluse dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 10 CNM) le aziende dei cantoni di Ginevra (si veda però l’articolo 2 della Convenzione addizionale Ginevra), Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a uno dei fondi paritetici cantonali seguenti: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.1 e 2.2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
14109
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
 
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’articolo 35 OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. mprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
14109

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui nella cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguono lavori ausiliari nel settore dell’edilizia in un’impresa soggetta al campo d’applicazione.

Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’Appendice 2 del CNM. Sono eccettuati:

  1. i capomastri e capi fabbrica;
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo;
  4. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4

Salari / salari minimi
14109

I salari minimi validi su scala nazionale per le seguenti classi salariali sono espressi in franchi svizzeri (CHF) al mese o all’ora (per l’assegnazione si rinvia all’Appendice 4). Restano riservati i casi particolari ai sensi dell’articolo 41 CNM.

Il salario orario minimo viene calcolato con la seguente formula: salario mensile minimo al capoverso 1 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente 2112:12=176).

Salari di base
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'702.– CHF 38.10 CHF 5'988.– CHF 34.– CHF 5'776.– CHF 32.80 CHF 5'458.– CHF 31.– CHF 4'885.– CHF 27.75
Blu CHF 6'442.– CHF 36.60 CHF 5'906.– CHF 33.55 CHF 5'698.– CHF 32.40 CHF 5'322.– CHF 30.25 CHF 4'813.– CHF 27.35
Verde CHF 6'179.– CHF 35.10 CHF 5'830.– CHF 33.10 CHF 5'621.– CHF 31.95 CHF 5'184.– CHF 29.45 CHF 4'747.– CHF 26.95


Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali


Salari di base «Genio civile speciale»
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Blu CHF 6'442.– CHF 36.60 CHF 5'906.– CHF 33.55 CHF 5'698.– CHF 32.40 CHF 5'322.– CHF 30.25 CHF 4'813.– CHF 27.35


Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali

Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'702.– CHF 39.60 CHF 5'988.– CHF 35.40 CHF 5'776.– CHF 34.15 CHF 5'458.– CHF 32.25 CHF 4'885.– CHF 28.90
Blu CHF 6'442.–

CHF 38.10

CHF 5'906.– CHF 34.90 CHF 5'698.– CHF 33.70 CHF 5'322.– CHF 31.45 CHF 4'813.– CHF 28.45


Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Ripartizione geografica dei salari base: cfr. appendice 4

Assegnazione alle classi salariali

L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario minimo per i lavoratori della classe salariale Q che hanno assolto con suc-cesso l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario minimo per i lavoratori in possesso del certificato federale di formazione pratica (CFP, classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario minimo della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

  1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
  2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  3. lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 38 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
  5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
  6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi; la CPSA può prevedere eccezioni per formazioni equivalenti.
Convenzione per i lavori in sotterraneo

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono come soglia inferiore i salari minimi (salari mensili e paghe orarie) della zona ROSSA ai sensi dell’articolo 37 CNM e delle relative convenzioni addizionali.

Genio civile speciale

In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale valgono come soglia inferiore i salari minimi (mensili e orari) della zona salariale BLU secondo l’articolo 37 CNM.

Taglio del calcestruzzo

Zone salariali: alla zona salariale ROSSA appartengono la città di Berna nonché i Cantoni Ginevra, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud e Zurigo. Le altre regioni appartengono alla zona salariale BLU.

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Salari minimi

Fatta salva la risoluzione del contratto, i salari minimi giusta l’art. 37 CNM, l’Appendice 4, l’art 6 cpv. 2 dell’Appendice 11 e l’art. 5 cpv. 2 dell’Appendice 12 (stato al 31.12.2025) sono aumentati al 1° gennaio di ogni anno in misura almeno pari all’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC). Se il rincaro supera il 2%, vengono condotte trattative sulla compensazione del rincaro. L’aumento viene calcolato sulla base dell’IPC al 30 settembre dell’anno in corso. In caso di andamento negativo dell’IPC, ogni futuro aumento viene calcolato sulla base dell’ultimo indice al 30 settembre che ha prodotto un aumento.

Articoli 37, 39, 41; Appendice 4; Appendice 10: articles 20; Appendice 12: articolo 5.2; Convenzione 2026: articolo 2; appendice I, appendice 11 e appendice 12

 

Categorie salariali
14109

Per i salari minimi previsti dall’articolo 37 CNM valgono le seguenti classi salariali:

Classi salariali Condizioni
Lavoratori edili
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori edili con conscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 40 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 40 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 41 cpv. 1 lett. d.

Lavoratori edili qualificati

A – Lavoratori qualificati

Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP / addetto alla costruzione stradale CFP.
Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:

  1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA; oppure
  2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A; o
  3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q.
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
Capi
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.


L’Appendice 5 stabilisce quali formazioni di base, perfezionamenti professionali e certificati danno diritto all’assegnazione alle classi salariali A e Q.

Convenzione per i lavori in sotterraneo

Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell’articolo 38 e segg. CNM.
Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:

Classi salariali Condizioni
Classe A minatori, dipendenti specializzati in lavori puntuali (finora guniteur, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti, ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro.
Classe Q costruttori di gallerie (finora guniteur, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo.

 

Genio civile speciale

In aggiunta all’articolo 38 CNM il personale di perforazione viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:

Classi salariali Condizioni
V – Capisquadra Lavoratori qualificati (ex «Bohrmeister II») che hanno portato a termine con successo la scuola per capisquadra nel campo del genio civile speciale o sono stati riconosciuti capisquadra dal proprio datore di lavoro
Q – Lavoratori diplomati Sondatori, meccanici, fabbri, ecc.
A – Lavoratori qualificati

Specialisti qualificati in perforazioni, conducenti di macchine che:

  1. dispongono di un attestato professionale, o
  2. vengono riconosciuti dall’impresa. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori addetti alle perforazioni con conoscenze professionali, conducenti di piccole macchine, come dumper, ecc., che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B
C – Lavoratori edili senza conoscenze professionali Lavoratori addetti alle perforazioni senza conoscenze professionali (principianti, ausiliari)
 
Taglio del calcestruzzo

A integrazione dell’articolo 38 CNM il personale viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:

Classi salariali Condizioni
V – capo operaio Requisiti in base alla classe salariale Q, inoltre direzione di due e più gruppi e collaborazione nella preparazione del lavoro
Q (specialista di taglio del calcestruzzo / operatore al taglio edile qualificato Specialista di taglio del calcestruzzo con attestato professionale federale secondo il regolamento d’esame dell’11 maggio 1992 o operatore al taglio edile qualificato con certificato federale di capacità o formazione equivalente.
A – tagliatore di calcestruzzo

Lavoratore edile qualificato con adeguata esperienza professionale e conseguimento di almeno due corsi base ASPT secondo il vecchio concetto di formazione risp. conseguimento di almeno tre corsi base ASPT secondo il concetto di forma-zione del 1997 o di tutti e tre i corsi di cer-tificazione relativi al carotaggio, alla sega murale e alla sega a nastro dell’ASPT conformemente al programma di formazione del 2017.

B – tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale Lavoratore edile con conoscenze professionali nella perforazione e nel taglio del calcestruzzo senza attestato professionale per le professioni edili, il quale è stato promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B (in caso di cambiamento del posto di lavoro in un’altra impresa il lavoratore mantiene l’attribuzione alla classe salariale B).
C – lavoratore edile Lavoratore edile senza conoscenze professionali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.
 
Convenzione addizionale «Ginevra»

Les grutiers, au bénéfice d’une formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent, sont intégrés dans la classe Q.

Articolo 38; Appendice 5; Appendice 10: articolo 21; Appendice 11: articolo 6.1; Appendice 12: articolo 5.1; Appendice 13: articolo 1.3; convenzione Addizionale 2026: Appendice 10: articolo 21; Appendice 12: articolo 5

Aumento salariale
14109
Salari effettivi

Durante il periodo di validità contrattuale i salari effettivi vengono rivisti annualmente sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 settembre dell’anno in corso e in applicazione del seguente meccanismo. Eventuali aumenti dei salari effettivi vengono comunicati dalle parti sociali.

Per il 2026 non è previsto alcun adeguamento dei salari effettivi.

Al 1° gennaio 2027 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione dell’80% del rincaro sulla base dell’IPC al 30 settembre 2026 sul salario minimo della classe salariale C della zona salariale blu in vigore in quel momento.

Al 1° gennaio 2028 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione dell’80% del rincaro sulla base dell’IPC al 30 settembre 2027 sul salario minimo della classe salariale C della zona salariale blu in vigore in quel momento.

Al 1° gennaio 2029 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro meno 0,25 punti percentuali sul rincaro in base all’IPC al 30 settembre 2028 sul salario minimo della classe salariale C della zona salariale blu in vigore in quel momento.

Al 1° gennaio 2030 il salario di tutti i lavoratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:
un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro meno 0,25 punti percentuali sul rincaro in base all’IPC al 30 settembre 2029 sul salario minimo della classe salariale C della zona salariale blu in vigore in quel momento.

Nel 2031 la massa salariale aziendale sarà aumentata nella misura del rincaro. L’aumento della massa salariale si suddivide in una quota generale per tutti i lavoratori as-soggettati al CNM e una quota individuale. Al 1° gennaio 2031 il salario di tutti i la-voratori assoggettati al CNM sarà aumentato di un importo fisso in franchi calcolato come segue:

  • un importo fisso in franchi corrispondente alla compensazione del rincaro sulla base dell’IPC al 30 settembre 2030 sul salario minimo medio della zona salariale blu (somma dei salari minimi blu da C a V diviso 5) in vigore in quel momento.
  • L’eventuale parte rimanente della massa salariale aziendale sarà distribuita a titolo individuale; gli adeguamenti salariali volontari degli anni 2029 e 2030 possono essere computati all’aumento salariale individuale.

In caso di andamento negativo dell’IPC, ogni futuro aumento sarà calcolato sulla base dell’ultimo indice al 30 settembre che ha prodotto un aumento.

Per beneficiare dell’aumento, l’anno precedente il lavoratore deve aver lavorato al-meno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 41 cpv. 1 lett. a CNM).

Per i lavoratori che non sono durevolmente in grado di svolgere pienamente un’attività lavorativa ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 lett. a cifra 1 CNM occorre stipulare individualmente un accordo scritto concernente l’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori summenzionati giusta l’art. 37 cpv.1.

L’adeguamento avviene sulla base del salario individuale al 31 dicembre.

Convenzione 2026: articolo 3

Tredicesima mensilità
14109

I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.

Modalità di pagamento

Pagamento per rapporto di lavoro annuale: se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3% in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (tabella di calcolo in Appendice 6). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli con salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (vedi tabella in Appendice 6).

Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si potrae per l’intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all’imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

Pagamento pro rata: se il rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3% del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (vedi tabella in Appendice 6).

Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Articoli 45 e 46

Versamento del salario
14109
La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; (...). Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.
 
Convenzione addizionale «Ginevra»
Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.
  1. (...)
  2. È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  3. Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
  4. (...)
Articolo 44; Appendice 13: articolo 1.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
14109
Supplementi salariali e rimborso spese, Generalità

In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o festivo. È considerato lavoro diurno, quello prestato fra le 05.00 e le 20.00 dal 1° aprile al 30 settembre e tra le 06.00 e le 20.00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

I supplementi ai sensi dell’articolo 28 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell’articolo 50 (lavoro notturno temporaneo), dell’articolo 29 capoverso 3 (lavoro di sabato) e dell’articolo 51 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Lavoro notturno temporaneo

Per le ore di lavoro effettuate nell’arco di tempo dalle ore 20.00 alle 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 20.00 alle 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo viene corrisposto un supplemento salariale pari a:

  1. quando il lavoro dura fino a una settimana: 50%;
  2. quando il lavoro si protrae oltre una settimana: 25%.
Lavoro festivo

Per il lavoro festivo il supplemento salariale è pari al 50°%. Viene considerato lavoro festivo il lavoro prestato dalle 17.00 di sabato fino alle 05.00 del lunedì successivo dal 1° aprile al 30 settembre e fino alle 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, e quello nei giorni festivi ufficiali dalle ore 00.00 alle 24.00.

Indennità per lavoro notturno a sciolte

Per il lavoro notturno continuo tra le ore 20.00 e le 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre e le 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 2.– all’ora.

Regole equivalenti e generali: può essere convenuta anche un’altra indennità equivalente meglio rispondente alle particolarità del lavoro o del cantiere.

Tale indennità non è dovuta cumulativamente a quella di cui all’articolo 50 CNM (Lavoro notturno temporaneo).

Genio civile speciale

Lavoro al sabato: per i lavori eseguiti al sabato, se non si tratta di giorni di recupero, viene versato il seguente supplemento:

  1. dalle ore 05.00 (dal 1° aprile al 30 settembre) risp. 06.00 (dal 1° ottobre al 31 marzo) fino alle 17.00: 50%;
  2. dalle 17.00: 100%.

Lavoro domenicale e lavoro nei giorni festivi riconosciuti dalla legge: per i lavori eseguiti di domenica (fino a lunedì ore 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre risp. 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo) o in festività riconosciute dalla legge, escluse le festività locali, viene versato un supplemento del 100%.

Ore di manutenzione delle pompe: con riserva del capoverso 2 del presente articolo, non viene versato alcun supplemento per le ore di manutenzione delle pompe.

Taglio del calcestruzzo

A integrazione dell’articolo 29 CNM, per il sabato va corrisposto un supplemento salariale del 25%.

Convenzione per i lavori in sotterraneo

Il supplemento per il lavoro notturno a sciolte tra le ore 20.00 e le ore 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre, rispettivamente le ore 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, è di CHF 4.– (fino al 31.12.2027 CHF 3.–) per ogni ora lavorativa.

Il supplemento di tempo per il lavoro notturno è disciplinato dall’art. 17b della legge sul lavoro.

Il supplemento di tempo per il lavoro notturno deve essere applicato per i piani delle sciolte o nelle singole imprese nell’ambito del totale determinante delle ore annuali ai sensi del CNM.

Articoli 48, 50, 51, 54; Appendice 10: articoli 18 e 19; Appendice 11: articolo 7; Appendice 12: articolo 6; Convenzione addizionale 2026: Appendice 10: articolo 18 e 19

Rimborso spese
14109
Rimborso spese

I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).

L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.–. (...)

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.

L’impresa versa un’indennità di cantiere di almeno CHF 9.– per ogni giorno lavorativo effettuato (a partire da cinque ore e mezza di lavoro). Per i lavori sotterranei e nei CCL locali possono essere concordate deroghe per evitare doppi addebiti, purché siano materialmente equivalenti.


In deroga al cpv. 4, l’indennità di cantiere ammonta a

dal 1° gennaio 2026 CHF 4.–
dal 1° gennaio 2027 CHF 6.50
dal 1° gennaio 2028 CHF 9.–
 
Convenzione per i lavori in sotterraneo

Ogni lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera per i pasti per un importo computato secondo l’articolo 55 CNM.
Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo giusta l’articolo 17 capoverso 2 della presente convenzione addizionale, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di 3 franchi per i pasti. (...)

Se e nella misura in cui le appendici CNM prevedono indennità per il pranzo superiori rispetto alla presente convenzione addizionale, valgono esclusivamente gli importi superiori.

Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:
Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro, viene indennizzato (...).
Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell’impresa del datore di lavoro:

  1. Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio). Una panoramica delle diverse varianti nell’applicazione del trasferimento completo è riportata all’allegato 1 della Convenzione per i lavori in sotterraneo. In caso d’interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al presente capoverso 2.2 lettera a. Se l’interruzione del lavoro è pari o superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto, durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l’alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.
  2. Diritto all’indennità per il tempo di viaggio:
    • Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un’indennità di CHF 110.– (fino al 31.12.2027 CHF 100.– e fino al 31.12.2029 CHF 105.–) per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media);
    • In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 120.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media). Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
  3. Diritto all’indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio. 
Convenzione per i lavori in sotterraneo - Applicazione del trasferimento completo

Situazione di partenza: Ritenuto che, a causa delle dimensioni dei cantieri dei lavori in sotterraneo, non è sempre possibile installare alloggi propri o una mensa, per quanto attiene al rimborso del trasferimento completo (art. 14, cpv. 2, cifra 2.2, lett. a di questa convenzione addizionale) sono possibili diverse varianti. Per il diritto all’indennità per il trasferimento completo vale quanto segue: Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a mettere a disposizione del lavoratore un alloggio conformemente alle disposizioni di cui alla «Convenzione sugli alloggi». Inoltre, deve provvedere affinché siano disponibili possibilità di vitto.

Variante: cf. appendice 10: allegato 1

Genio civile speciale

Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni:
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego: se non è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego contrattuale, l’indennità risp. il rimborso spese ammonta a:

  1. CHF 70.– per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili;
  2. CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa;
  3. rimborso dei costi di trasferimento con mezzi pubblici (biglietto di 2a classe) tra il luogo di lavoro ed il luogo di impiego, ogni fine settimana dietro riserva della lett. d del presente capoverso;
  4. se non viene effettuato il viaggio di congedo, nei giorni non lavorativi vengono rimborsate le indennità come nei giorni lavorativi. In caso di ritorno settimanale al luogo di impiego il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno secondo l’orario ufficiale che supera complessivamente tre ore viene indennizzato come orario di lavoro (senza supplementi).

Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego: se è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego, il supplemento (indennità forfetaria per il pranzo) ammonta a CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro.

Rimborso delle spese effettive: se un lavoratore fa valere che nella media di un mese il supplemento versatogli in virtù dei capoversi 2 e 3 del presente articolo non copre le spese di vitto e alloggio ed è in grado di dimostrarlo con pezze giustificative, gli vengono rimborsati i costi aggiuntivi a condizione che non vi fossero possibilità di vitto e alloggio accettabili a un prezzo più basso.

Taglio del calcestruzzo

Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza da un luogo definito contrattualmente al luogo di lavoro (cantiere):

  Distanza tra l’impresa e il luogo di lavoro (in linea d’aria) Andata CHF Andata e ritorno CHF
A Sotto i 10 km 8.– 16.–
B 10–15 km 14.– 28.–
C 15–25 km 20.– 40.–
D 25–50 km 26.– 52.–
E Oltre 50 km Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2 Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2


L’orario annuo massimo compreso il tempo di viaggio è di 2300 ore (per il calcolo delle ore totali valgono CHF 26.– di indennità per 1 ora di viaggio, CHF 14.– per ½ ora, ecc.).

Nelle zone montane e periferiche può essere considerata l’effettiva distanza invece della distanza in linea d’aria.

Questa regolamentazione sostituisce l’indennità di cantiere giusta l’art. 55 CNM.

In deroga all’articolo 55 CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un’indennità di CHF 16.–. (...)

In caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, compresa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.

Convenzione addizionale «Ginevra»

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  1. La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  2. È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  3. Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
  4. Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.–.

Articolo 55; Appendice 10: Articolo14.1 e 14.2, Appendice 11: articolo 8; Appendice 12: articoli 4.4, 4.6, 4.7 et 7; Appendice 13: articoli 1.1 e 1.2, Convenzione 2026: articoli 55.4 et 55.4bis; Appendice 10: articolo 14; Appendice 12: articoli 4.4 - 4.8 e 7

 

Altri supplementi
14109
Lavori nell’acqua o nel fango

È considerato lavoro nell’acqua o nel fango quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive.

Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale conformemente alla seguente tabella:

Stivali al ginocchio o a tutta coscia

30%

Pantaloni per il lavoro nell’acqua

50%

Lavori sotterranei

lavoratori impiegati nei lavori sotterranei hanno diritto a supplementi aggiuntivi in conformità alla Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (Appendice 10).

Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne, e pozzi e la posa di tubi in avanzamento senza trincea, la cui esecuzione, ampliamento o risanamento avviene sotto la superficie, con procedimento in sotterraneo, indipendentemente dal metodo di scavo (esplosivi, fresa meccanica, fresa puntuale, scudo ecc.), nonché lavori di ampliamento interno di costruzioni a cielo aperto e lavori di scavo, rivestimento e ampliamento interno nei lavori in sotterraneo con soletta di copertura. Per lavori di ampliamento interno si intendono ad esempio delimitazioni, pozzi, pavimentazioni ecc. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei;i supplementi per lavori sotterranei vengono pagati a partire dal primo metro.

I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati all’art. 16 ss della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo.

Convenzione per i lavori in sotterraneo

supplementi per lavori in sotterraneo giusta l’articolo 53 capoverso 2 CNM sono i seguenti:

  1. Classe 1: CHF 7.– (fino al 31.12.2027CHF 6.–) all’ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni a esso collegate; ciò vale anche per i lavori in sotterraneo con soletta di copertura;
  2. Classe 2: CHF 5.– (fino al 31.12.2027 CHF 4.–) all’ora per i lavori di ampliamento interno, quando non è necessario un rivestimento o l’opera è già rivestita nella zona di lavoro (e quindi anche per le gallerie a cielo aperto). Per lavori di ampliamento interno si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del rivestimento interno e le canalizzazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.
  3. Nei cantieri dei lavori in sotterraneo, il personale che al di fuori dei lavori sotterranei è occupato con un’attività correlata a tali lavori ha diritto al 50% del supplemento per lavori sotterranei del livello corrispondente, purché lavori nei seguenti ambiti: attrezzature di cantiere a cielo aperto, officina, logistica di cantiere, esercizio/manutenzione. I lavori di genio civile a cielo aperto sono esclusi.

Per il risanamento di gallerie, i supplementi per lavori in sotterraneo giusta capoverso 1 lettera a e b del presente articolo sono dovuti nei seguenti casi e indipendentemente dal fatto che la loro esecuzione originaria sia avvenuta con procedimento in sotterraneo o a cielo aperto:

Per il risanamento di gallerie, i supplementi per lavori in sotterraneo giusta cpv. 1 lett. a e b del presente articolo sono dovuti nei seguenti casi e indipendentemente dal fatto che la loro esecuzione originaria sia avvenuta con procedimento in sotterraneo o a cielo aperto:

  1. Il supplemento della classe 1 è dovuto esclusivamente per lavori di abbattimento, ampliamento e risanamento che comportano un contatto con la roccia, secondo quanto definito nel cpv. 1 lett. a del presente articolo e in ogni caso per tutta la lunghezza della galleria;
  2. Il supplemento per la classe 2 è dovuto per i lavori definiti nel cpv. 1 lett. b del presente articolo per tutta la lunghezza della galleria, ma a condizione che la lunghezza della galleria sia pari o superiore a 300 m.

Articoli 52 e 53; Appendice 10: articolo 16; Convenzione 2026: articolo 53; Convenzione 2026: articolo 53; Appendice 10: articolo 16

Orario di lavoro
14109
Definizione di orario di lavoro

Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.
Non è considerato orario di lavoro:

  1. il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. (...)
  2. la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.

Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore nell’anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.

Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: 7 = 52,14 settimane × 40,5 ore).

Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente o della pianificazione costante dell’orario di lavoro.

Se un lavoratore inizia o cessa l’attività durante l’anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al capoverso 2 del presente articolo vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile

Le ore non lavorative generali come i giorni festivi, i giorni a zero ore o le vacanze aziendali devono essere comunicate al lavoratore al più tardi entro il quarto trimestre dell’anno precedente.

Il passaggio da un calendario di lavoro aziendale o sezionale a una pianificazione costante dell’orario di lavoro e viceversa è possibile unicamente all’inizio di un anno civile e deve essere notificato per iscritto alla Commissione paritetica locale. Entro metà novembre il datore di lavoro deve trasmettere il calendario di lavoro aziendale o la pianificazione costante dell’orario di lavoro alla Commissione professionale paritetica

Calendario di lavoro

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro metà novembre. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 3 del presente articolo. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d’impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, esse possono scostarsi dal cpv. 3 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d’impresa o unità che dedicano oltre il 60% del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione).

L’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore); e
  2. massimo 45 ore settimanali (= 5 × 9 ore).

In caso d’introduzione di una settimana ordinaria di quattro o quattro giorni e mezzo, l’orario di lavoro settimanale minimo può essere ridotto a 32 ore.

Su richiesta dei datori di lavoro, i calendari di lavoro annuali sezionali o aziendali possono inoltre comprendere fino a cinque giorni a zero ore (giorni di compensazione). La Commissione paritetica competente può prevedere ulteriori giorni a zero ore. Durante il periodo di validità del presente contratto le regolamentazioni esistenti nelle regioni non vengono messe in discussione.

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 3 del presente articolo e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

La modifica a posteriori del calendario di lavoro a tenore del capoverso 4 del presente articolo può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’articolo 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.

Se a posteriori il lavoro supplementare da compiere risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno di conteggio, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’articolo 28 capoverso 2.

Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione

Lavori in sotterraneo

L’orario di lavoro massimo annuale viene stabilito in conformità all’art. 26 CNM; l’orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità agli art. 27 e segg. CNM, e alle norme della legge sul lavoro, fatto salvo l’art. 11 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).

I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere sottoposti con sufficiente anticipo all’approvazione della CP-LS prima dell’inizio dei lavori e rinnovati di anno in anno. In man-canza di un calendario di lavoro, la CP-LS provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro. Se i subappaltatori non presentano un proprio calendario di lavoro prima dell'inizio dei lavori, fa stato quello dell'impresa principale.

L’orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un’eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.

Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio ai sensi dell’art. 49 CNM, è soggetto a retribuzione con il salario base.

Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo però fino a 2300 ore all’anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).

Quale posto di raccolta giusta l’art. 49 CNM (tempo di viaggio) va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere. In assenza di una tale struttura, il posto di raccolta deve essere specificato nel regolamento delle spese. Se il tempo di viaggio fino al portale del tunnel supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base.

Pianificazione costante dell’orario di lavoro

Invece di un calendario di lavoro aziendale o sezionale, per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2027, un’impresa può predisporre per l’intera impresa o per parti di essa l’orario di lavoro annuale di cui all’art. 26 secondo una pianificazione costante dell’orario di lavoro, con un orario di lavoro normale giornaliero di 8,1 ore (40,5 ore settimanali / 5 giorni lavorativi), a cui si aggiunge una quota massima di cinque giorni a zero ore.

Presupposto per l’applicazione di una pianificazione costante dell’orario di lavoro è la corresponsione di un salario mensile ponderato a tenore dell’art. 43 CNM.

I discostamenti rispetto alla pianificazione costante dell’orario di lavoro vengono registrati come ore di lavoro supplementari o in difetto.

Disposizioni transitorie

Per il passaggio dal periodo lavorativo maggio-aprile a quello gennaio-dicembre, nell’anno di transizione 2026 l’impresa redige entro aprile 2026 un calendario di lavoro ridotto per il periodo da maggio a dicembre, conformemente alle disposizioni giusta l’art. 26 e l’art 27 CNM. Tale calendario comprende 2112 ore annuali dovute, dedotte le ore previste dal calendario aziendale o sezionale per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026.

La data di riferimento del 30 aprile decade e tutte le ore supplementari esistenti vengono riportate sul nuovo conto.

Genio civile speciale

Si applicano le disposizioni del CNM in materia di orari di lavoro. Il calendario di lavoro per ogni singolo cantiere viene stabilito dall’impresa o eventualmente dal consorzio. Il calendario di lavoro deve essere presentato per tempo prima dell’inizio dei lavori, rispettivamente rinnovato puntualmente ogni anno presso:

  1. la Commissione paritetica professionale locale del luogo in cui si trova il cantiere; o
  2. la Commissione paritetica professionale per i lavori in sotterraneo, se si tratta di opere collegate a lavori in sotterraneo ai sensi della "Convenzione per i lavori in sotterraneo".
Taglio del calcestruzzo

A causa delle condizioni particolari nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo i rispettivi articoli del CNM sull’orario di lavoro (art. 25, 26 e 49) vengono sostituiti e integrati dalle seguenti disposizioni:

L’orario di lavoro annuale dovuto è per il personale dei cantieri di 2030 ore. Per gli altri lavoratori vale la regolamentazione dell’orario di lavoro prevista dal CNM.

Per i lavoratori che dal deposito o da casa si recano sul posto di lavoro (cantiere) e/o dallo stesso luogo di lavoro tornano al deposito o a casa, l’attività svolta sul luogo di lavoro vale come orario di lavoro dovuto ai sensi del capoverso 2 del presente articolo.

Sono parimenti considerati orario di lavoro ai sensi del capoverso 2 del presente articolo:

  • eventuali lavori di preparazione e di conclusione nel deposito;
  • il tempo di viaggio tra due o più luoghi di lavoro nello stesso giorno.
Convenzione addizionale «Ginevra»

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  1. La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  2. È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  3. Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
  4. Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.
Lavori in sotterraneo

La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese che ese-guono lavori in sotterraneo ai sensi dell’art. 53 nel campo di applicazione del CNM. Su proposta della Commissione professionale paritetica per i la-vori in sotterraneo (CP-LS), le parti del CNM possono estendere questa convenzione addizionale ad altri cantieri del settore dei lavori in sotterraneo (in particolare a costruzioni annesse).

Articoli 25, 26 e 27.1, 27.3 – 27.7; Appendice 10: articoli 10, 12 e 13; Appendice 11: articoli 4.1 – 4.3 e 4.5; Appendice 13: articolo 1.1; Convenzione addizionale 2026: articoli 27.1, 27.3 – 27.6, 27bis e 71; Appendice 10: articoli 10, 12 e 13; Appendice 12: articoli 3 e 5

Lavoro straordinario / ore supplementari
14109

Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro o dalla pianificazione costante dell’orario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Tutte le ore di lavoro e di viaggio che eccedono complessivamente le 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario e devono essere retribuite il mese successivo con un supplemento del 25% sul salario base.

Tutte le ulteriori ore supplementari effettuate vengono trasferite sul nuovo conto, a condizione che il saldo complessivo non ecceda le 120 ore supplementari. Le ore supplementari che eccedono il saldo complessivo devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base. Se nell’anno civile il numero delle ore supplementari così retribuite eccede le 100 ore, ogni ulteriore ora supplementare deve essere retribuita nel mese successivo con il salario base e con un supplemento del 25%.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare i lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.

Alla fine dell’anno civile (31 dicembre), il datore di lavoro decide dell’utilizzo della metà del saldo delle ore supplementari e il lavoratore decide dell’altra metà. Il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di

  1. lasciare le ore supplementari sul conto delle ore prestate in eccesso, 
  2. retribuire le ore accumulate alla fine di gennaio con un supplemento del 25% o 
  3. trasferire le ore accumulate su un conto vacanze di lunga durata ai sensi dell’art. 28bis, purché il datore di lavoro e il lavoratore abbiano concordato la creazione di un tale conto.

Il lavoratore può inoltre richiedere per iscritto che, anche senza aver raggiunto il saldo massimo di 120 ore, gli vengano retribuite fino a 100 ore senza supplemento nel corso dell’anno. Il datore di lavoro non è tenuto ad approvare la richiesta.

Le ore in difetto (ore mancanti) possono essere riportate alla fine del mese sul nuovo conto, a condizione che non venga superato il saldo complessivo di 20 ore in difetto, qualora si applichi il calendario di lavoro, o che non venga superato il saldo complessivo di 50 ore in difetto, qualora si applichi la pianificazione costante dell’orario di lavoro. Le ore in difetto eccedenti decadono a carico del datore di lavoro, a meno che questi non dimostri che tali ore in difetto siano imputabili a colpa personale del lavoratore. Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, le eventuali ore supplementari vengono retribuite con il salario base e supplemento.

I supplementi ai sensi dell’articolo 28 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell’articolo 50 (lavoro notturno temporaneo), dell’articolo 29 capoverso 3 (lavoro di sabato) e dell’articolo 51 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 28.4 e 48.3; Convenzione 2026: articoli 28.1 – 28.3, 28.5 – 28.8

Contratto di lavoro
14109
Convenzione per i lavori in sotterraneo

Tutti i lavoratori ricevono un contratto di lavoro scritto in cui viene indicata la classe salariale giusta l’articolo 21 della presente convenzione addizionale.

Convenzione addizionale 2026: appendice 10: articolo 8

 

Periodo di prova
14109

Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.

Articolo 20.1

Vacanze
14109
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane (= 25 giornate lavorative)
Dal 50° anno compiuto 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Lavoratori con salario orario 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane)

giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Periodo delle vacanze, godimento delle vacanze
Periodo delle vacanze: il periodo delle vacanze va concordato con sufficiente anti-ipo tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore.
 
Vacanze collettive: la data di eventuali vacanze collettive va discussa a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’impresa.
 
Articoli 31, 32.1 et 31.3
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
14109

Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate: 

Occasione Giorni compensati
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera
Matrimonio del lavoratore 2 giorni
Congedo dell’altro genitore in caso di nascita di un figlio 10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall’art. 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro
Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato, figli, fratelli, genitori, suoceri o nonni): 3 giorni
Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

 

Durante le assenze menzionate al capoverso 1 del presente articolo, le ore di lavoro effettivamente perse sono compensate con il pagamento del salario che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato quel giorno (secondo il calendario della durata del lavoro in vigore).

L’indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.


Articolo 35; Convenzione 2026: articolo 35.1

Giorni festivi retribuiti
14109
Giorni festivi indennizzabili

I lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi che ricorrono in giorni di lavoro. (…) La Commissione professionale paritetica competente fissa le festività indennizzabili (almeno otto giorni festivi all’anno), da retribuirsi a condizione che cadano in un giorno di lavoro. I giorni festivi indennizzati vanno pure bonificati quando cadono durante le vacanze.

Indennità per i lavoratori a salario orario

Per il calcolo dell’indennità per i giorni festivi fanno stato le ore ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3, da retribuire con il salario base. Il versamento dell’indennità viene effettuato alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.

Diritto all’ indennità: il lavoratore matura il diritto all’indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:

  1. sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
  2. sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
  3. percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, dalla Suva o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei

I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ricevono, come premio di fedeltà, un’indennità per i giorni festivi che cadono tra Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.

Indennità percentuale

In alternativa è possibile concordare per iscritto un’indennità percentuale per i giorni festivi. Fa stato la percentuale definita annualmente dalla Commissione professionale paritetica competente. L’indennità viene corrisposta insieme al salario mensile. Il metodo di indennizzo prescelto non può essere modificato nel corso dell’anno.

Genio civile speciale

Giorni festivi indennizzabili: i giorni festivi indennizzabili corrispondono alle norme vigenti nel luogo del cantiere in conformità con l’articolo 34 CNM.

Indennità forfetaria: invece di pagare i giorni festivi come previsto al capoverso 1 del presente articolo, le imprese hanno la possibilità di versare un’indennità forfetaria pari al tre per cento del salario (3%). Questa rimunerazione copre interamente il diritto all’indennità per perdita di guadagno nei giorni festivi previsti dalla legge.

Convenzione addizionale «Ginevra»

Ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 del CNM, i lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno per i 9 giorni festivi seguenti: 1° gen-naio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Digiuno ginevrino, Natale e 31 dicembre.

Il 1° maggio e i venerdì dell’Ascensione e del Digiuno ginevrino sono giorni non lavorativi che vanno compensati nell’ambito del calendario di lavoro.

Chiusura generale dei cantieri: Salvo casi eccezionali, i cantieri sono chiusi il sabato e la domenica, nel ponte di fine anno, nei giorni festivi, il 1° maggio e i venerdì dell’Ascensione e del Digiuno ginevrino.

Articolo 34; Appendice 11: articolo 9; Appendice 13: articolo 1.4

Congedo di formazione
14109

Al fine di incoraggiare l’aggiornamento professionale, i lavoratori hanno il diritto di essere esonerati dal lavoro per un massimo di 5 giorni di lavoro all’anno per poter seguire i corsi di aggiornamento professionale. Questo esonero viene concesso come permesso non retribuito e senza che il datore di lavoro ne sostenga le relative spese. I lavoratori devono attestare la frequenza ai corsi di aggiornamento e concordare in tempo utile con il datore di lavoro il periodo di assenza, tenendo conto delle esigenze dell’impresa.

La frequenza di corsi di aggiornamento professionale cofinanziati dal datore di lavoro (pagamento pieno o parziale del salario e dei costi del corso) necessita del consenso preliminare del datore di lavoro. In tal caso datore di lavoro e lavoratore concordano di volta in volta la data di inizio, la durata del corso e le prestazioni del datore di lavoro, tenuto conto dei contributi finanziari del Parifonds Edilizia o di altra istituzione paritetica simile.

Con la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, il lavoratore non matura nessun diritto a un’occupazione nel rispettivo comparto professionale.

Articoli 8.2 – 8.4

Malattia
14109
Obbligo d’assicurazione

il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CNM.

Inizio dell’assicurazione

l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito

In caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

Prestazioni assicurative

l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:

  1. 80% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
  2. Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
  3. In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25%, l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b.
  4. Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno 8 settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui riguardano lo stesso periodo.
Premi e prestazioni assicurative differite
  1. I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
  2. Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 60 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
  3. Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.
Base salariale/guadagno giornaliero

l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Importo massimo delle prestazioni assicurative

le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato. L’importo versato in caso di impedimento al lavoro non può superare l’importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).

Riserve assicurative

inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:

Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un’azienda assoggettata al CNM Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia
fino a 6 mesi 4 settimane
fino a 9 mesi 6 settimane
fino a 12 mesi 2 mesi
fino a 5 anni 4 mesi


Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

Fine dell’assicurazione
  1. La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
    • con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
    • se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
    • se è esaurito il diritto alle prestazioni.
  2. In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al cpv. 4.
Passaggio all’assicurazione individuale

a) All’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all’assicurazione individuale.

b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.

c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora per quanto concerne sia l’importo dell’indennità giornaliera sia la durata del diritto alle prestazioni.

Responsabilità del datore di lavoro
  1. Il datore di lavoro deve concedere prestazioni conformi all’art. 324a CO ai lavoratori che non possono essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o possono esserlo soltanto con riserva.
  2. Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell’assicurazione di fornire prestazioni riconducibile a una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, sempreché il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
  3. Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.
Area geografica di validità
  1. L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
  2. Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
  3. Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, fatti salvi i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
  4. Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All’assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l’assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad un’altra regione estera.
  5. Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea/AELS.

Articolo 56; Convenzione 2026: articolo 56.3 – 56.5

Servizio militare / civile / di protezione civile
14109

I lavoratori hanno diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:

Sorta di servizio coniugati o celibi con persone a carico
Reclute 80%
Militari in ferma continuata durante l’istruzione di base (Istruzione di base generale, istruzione di base alla funzione e istruzione di reparto.) 80%
Quadri in ferma continuata durante l’istruzione di base generale 80%
Militari in ferma continuata nel servizio normale1 nelle prime 4 settimane 100%
Militari in ferma continuata nel servizio normale dalla 5a settimana 80%
Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento nelle prime 4 settimane 100%
Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento dalla 5a settimana 80%
Servizio normale nelle prime 4 settimane (CR) 100%
Servizio normale dalla 5a settimana 80%


1
È considerato servizio normale da un lato il servizio prestato nell’esercito, esclusi il servizio di avanzamento o il servizio in ferma continuata per quadri che hanno terminato la loro formazione di base. Dall’altro vi rientra il servizio nella protezione civile, i corsi per monitori Gioventù+Sport, i corsi per monitori dei giovani tiratori e il servizio civile.

Diritto all’indennità

Vi è diritto all’indennità quando il rapporto di lavoro:

  1. è durato oltre tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile; o
    dura oltre tre mesi, servizio militare, civile e di protezione civile inclusi.
Calcolo della perdita di guadagno

Per il calcolo relativo alla perdita di guadagno ci si basa sul salario orario, settimanale o mensile nonché sulle ore di lavoro considerate dalla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).

Deduzioni

Qualora, per ragioni amministrative, vengano trattenuti al lavoratore dei contributi della Suva, del Parifonds Edilizia, tali contributi non vengono più rimborsati; le indennità di cui al capoverso 1 del presente articolo sono considerate ridotte per un importo pari ai contributi in questione.

Articolo 36; Convenzione 2026: articolo 36.1

Pensionamento anticipato
14109

Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
14109
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento)

tutti i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello 0,7% del salario determinante, indipendentemente dalla loro affiliazione a un’associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all’incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia.

I datori di lavoro assoggettati al CNM devono versare un contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello 0,5% del salario determinante per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti.

Per salario determinante si intende il salario soggetto all’AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che non soggiacciono all’obbligo AVS, il contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all’AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l’anno.

I datori di lavoro la cui attività in Svizzera si protrae fino a 90 giorni l’anno devono versare lo 0,4% del salario determinante (0,35% a carico del lavoratore, 0,05% a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.– al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro.

Convenzione addizionale «Ginevra»

I lavoratori e gli apprendisti sono tenuti a versare i seguenti contributi alle spese di applicazione e di perfezionamento professionale, rispettivamente:

  1. 0,7% del salario lordo, secondo il conteggio AVS, trattenuto su ogni paga da parte del datore di lavoro (13a mensilità non inclusa).
  2. 0,3% del salario lordo, secondo il conteggio AVS, trattenuto su ogni paga da parte del datore di lavoro (13a mensilità non inclusa).

Il contributo del datore di lavoro è fissato allo 0,3% del salario lordo AVS (13a mensilità non inclusa).


Articolo 10.4; Appendice 13: articolo 2.1 e 2.2

Contributi al pensionamento anticipato
14109

Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5% del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5% fino al 31.12.2019 (totale 2,0%) e allo 0,75% dal 01.01.2020 (totale 2,25%) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.

Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 6% del salario determinante.

CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (PEAN): Articolo 8

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
14109
Principio

L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.

Diritti e obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve fare in modo che:

  1. tutti i lavoratori impiegati nella sua impresa o cantiere, compresi i lavoratori di altre imprese che ivi prestino la loro opera e che lavorino per suo mandato, siano informati tempestivamente e in maniera esauriente sui pericoli legati alla loro attività, ma anche su temi quali la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute; durante il periodo di prova, i dipendenti che lavorano per la prima volta nel settore dell’edilizia principale devono essere informati nell’ambito di un’istruzione di mezza giornata;
  2. venga designato un «preposto alla sicurezza sul lavoro» (...) che vanti la dovuta preparazione e che sia in grado di svolgere i compiti assegnatigli.

Con una tempestiva e completa informazione e formazione il lavoratore deve, nell’ambito della sua responsabilità, poter operare in qualsiasi momento in modo autonomo e competente.

Diritti e obblighi del lavoratore

I lavoratori hanno facoltà di presentare all’impresa proposte e misure atte a migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. Ogni lavoratore è tenuto ad attenersi scrupolosamente ai seguenti obblighi relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro:

  1. seguire le istruzioni del datore di lavoro;
  2. usare l’equipaggiamento personale di protezione e portare calzature adeguate;
  3. in caso di constatazione di anomalie che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, rimuoverle nella misura del possibile o informarne il proprio capo;
  4. evitare situazioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della sua persona o quella di altre persone o che potrebbero danneggiare l’attrezzatura in dotazione.
Visite aziendali

I lavoratori di un’impresa devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali da parte dell’organo di esecuzione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute. L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita e tutti i provvedimenti adottati in materia di sicurezza. I lavoratori possono richiedere il sopralluogo da parte dell’organo di esecuzione competente previo accordo con l’impresa.

Raccolta di informazioni

I lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione, presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori. Qualora vengano interpellati esperti esterni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, è necessario regolare preventivamente con l’azienda la questione dei costi.

Responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella rappresentanza dei lavoratori

Se vi è una rappresentanza dei lavoratori, questa può nominare un responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, scegliendola al proprio interno. Il responsabile per le questioni di sicurezza deve essere formato e costantemente aggiornato sulla natura del suo mandato. Qualora formazione e aggiornamento siano disposti dal datore di lavoro, il tempo dedicato vale come tempo di lavoro. Ogni lavoratore ha diritto di rivolgersi, per questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, al relativo responsabile oppure al preposto alla sicurezza sul lavoro. La CPP competente può essere interpellata dai lavoratori rispettivamente dall’impresa, quando:

  1. l’impresa viola le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (...) e i lavoratori non vengono ascoltati né dal preposto alla sicurezza sul lavoro né dal datore di lavoro;
  2. il «preposto alla sicurezza sul lavoro», nonostante sollecitazioni da parte dell’impresa, non adempie i propri obblighi (...).

Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri «Convenzione sugli alloggi»: cf. appendice 9

Appendice 8: articoli 5.1, 6.2 – 6.3, 7.2 – 7.3, 8.1 – 8.2 e 10.1 – 10.4; Appendice 9 

Apprendisti
14109
Principio

(...) per gli apprendisti occupati nelle imprese (esclusi gli apprendisti di commercio o del settore tecnico) valgono, per le condizioni di lavoro e di formazione, le seguenti disposizioni.

Diritto alle vacanze
  • Le vacanze annuali ammontano a sei settimane.
Tredicesima

Gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima mensilità conformemente alle disposizioni degli articoli 45 e 46 CNM. (...)

Prestazioni supplementari

Gli apprendisti hanno diritto alle seguenti prestazioni

  1. indennità per giorni festivi, ai sensi dell’articolo 34 CNM;
  2. indennità per le assenze inevitabili, secondo l’articolo 35 CNM;
  3. indennità per servizio militare, civile e di protezione civile, ai sensi dell’articolo 36 CNM;
  4. indennità per trasferimento, ai sensi dell’art. 55 CNM, indennità di cantiere di cui all’art. 55 cpv. 4 CNM durante tutti gli anni di tirocinio, ma solo nella misura del 50%;
  5. supplemento salariale per i lavori nell’acqua o nel fango, ai sensi dell’articolo 52 CNM;
  6. supplemento per lavori sotterranei, di cui all’articolo 53 CNM, pari al 50% durante tutto il periodo di apprendistato;
  7. indennità giornaliera di malattia, in virtù dell’articolo 56 CNM.
Contributi per il Parifonds Edilizia

Gli apprendisti sono tenuti a versare un contributo al Parifonds Edilizia ai sensi dell’articolo 10 CNM.

Lavoro a cottimo

Gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo.

Continuazione del rapporto di lavoro

I maestri di tirocinio sono tenuti, a seconda delle possibilità dell’impresa, a occupare ulteriormente i loro apprendisti o a fornire loro opportunità di aggiornamento profes-sionale.

Appendice 2: Condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti; Convenzione 2026: appendice 2: article 5;

 
Termini di disdetta
14109

Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di cinque giorni lavorativi.
Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, osservando i seguenti termini:

  1. nel primo anno di servizio, rispettivamente quando la durata del rapporto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è complessivamente inferiore a 12 mesi, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese; 
  2. nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso, rispettivamente quando la durata del rapporto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è superiore a 12 mesi, il termine di disdetta è di due mesi, per la fine del mese;
  3. dal decimo anno di servizio, il termine di disdetta è di tre mesi, per la fine del mese.

Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel

  • 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese,
  • dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e
  • dal 10° anno di servizio di sei mesi.

Articoli 20.2 e 21.1 – 21.2

Protezione contro il licenziamento
14109

I termini di disdetta ai sensi dei capoversi 1 e 2 del presente articolo non possono essere modificati (ridotti) a sfavore dei lavoratori.

(...) L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

Entro la metà dell’anno civile precedente la nascita del diritto alla rendita ai sensi del CCL PEAN, le parti del contratto individuale di lavoro concludono un accordo scritto sul versamento delle prestazioni e ne informano la Fondazione pensionamento anticipato (FAR). Il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando il lavoratore inizia a percepire la rendita. Se entrambe le parti rinunciano temporaneamente alle prestazioni ai sensi del CCL PEAN, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva del cpv. 2 del presente articolo, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Qualora l’assicurazione annunci la sospensione delle prestazioni d’indennità giornaliera e il ritorno del lavoratore al precedente posto di lavoro sia escluso per motivi di salute, le parti possono concordare la risoluzione del rapporto di lavoro al momento della sospensione delle prestazioni.

Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.

Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Disdetta in presenza di un saldo positivo delle ore supplementari: se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336, 336a e 336b CO.

Articoli 21.3 – 21.5 e 23; Convenzione 2026: articolo 23

Rappresentanza dei lavoratori
14109
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
14109
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Fondo paritetico
14109
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento)

Parifonds Edilizia: il Parifonds Edilizia (...) ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento. (...)

Campo di applicazione: sono sottoposti al Parifonds Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a un fondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» in Vallese. (...)

Scopo del Parifonds Edilizia: da un lato il Parifonds Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l’applicazione del CNM (...) e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall’altro si prefigge di (...) favorire la formazione e il perfezionamento professionali e (...) misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Convenzione addizionale «Ginevra»

L’utilizzo dei fondi paritetici è di competenza della Commissione professionale paritetica del Cantone di Ginevra (CPGO) e serve in particolare:

  1. al controllo e all’applicazione del CNM,
  2. (...)
  3. (...)
  4. alla formazione e al perfezionamento professionale,
  5. (...)
  6. (...)
  7. alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

In virtù dell’articolo 357b capoverso 1 del CO, le parti contraenti locali hanno il diritto comune di esigere il rispetto del contratto.

Articoli 10.1 – 10.3; Appendice 13: articoli 2.3 e 2.4

Organi paritetici
14109

Per l’applicazione e il rispetto del CNM per tutta la durata del presente contratto, è istituita una Commissione paritetica svizzera di applicazione (CPSA) (...).

Commissioni professionali paritetiche locali: Esistono Commissioni professionali paritetiche locali (CPP) che hanno la forma giuridica di associazioni. (…) Commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell’applicazione del CNM durante la sua validità.

(…) Le Commissioni professionali paritetiche locali sono autorizzate a far valere il diritto comune delle parti contraenti ai sensi dell’articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

Commissione paritetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS): per tutti i lavori in sotterraneo è nominata una Commissione paritetica per i lavori in sotterraneo, disciplinata alla convenzione addizionale «Convenzione per i lavori in sotterraneo».

Lavori in sotterraneo

L’applicazione, l’esecuzione e il controllo di questa convenzione addizio-nale competono alla propria CP-LS. Ogni nuovo cantiere deve essere se-gnalato tempestivamente alla CP-LS con un modulo di notifica in tempo utile prima dell’inizio dei lavori.

Articoli 15.1, 62.2, 62.3 e 62.5; Convenzione addizionale 2026: appendice 10: articolo 5

Compiti organi paritetici
14109
Competenze e compiti
la Commissione professionale paritetica locale ha il compito di garantire l’applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, delle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che nel CNM (…) non venga adottata un’altra soluzione, (…);
 
in particolare ha i seguenti compiti e competenze in virtù dell’art. 357b cpv. 1 CO:
  1. eseguire controlli di cantiere e salariali su richiesta individuale o sistematicamente;
  2. verificare e accertare l’assoggettamento delle imprese o parti d’impresa svizzere al CNM;
  3. esercitare il diritto di accertamento;
  4. comminare e riscuotere le pene convenzionali e addebitare le relative spese di controllo e di procedura;
  5. verificare i calendari di lavoro (art. 27 cpv. 7 CNM), purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella «Convenzione per i lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»;
  6. conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull’assegnazione alle classi salariali (art. 38, 39 e 41 CNM);
  7. vegliare sull’applicazione della «Convenzione sugli alloggi»;
  8. conciliare le divergenze di opinione fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
  9. comunicare alle autorità, come uffici cantonali del lavoro e committenti pubblici svizzeri, eventuali violazioni validamente giudicate contro il CNM (inclusi i CCL locali).
Convenzione per i lavori in sotterraneo
La CP-LS è autorizzata, in virtù dell’articolo 357b capoverso 1 lettera c CO, a pro-cedere all’esecuzione di pene convenzionali nei confronti di datori di lavoro e di la-voratori. La CP-LS può delegare l’attività di controllo vera e propria alle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale.
 
I compiti della CP-LS sono definiti giusta gli articolo 62 e segg. CNM e in conformità alla convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale e alla convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri.
 
Convenzione addizionale «Ginevra»
La Commissione professionale paritetica del Cantone di Ginevra (CPGO) ha facoltà di controllare il rispetto delle disposizioni della presente convenzione, garantire l’applicazione e sanzionare eventuali contravvenzioni.
 
Articolo 62.6; Appendice 10: articolo 6; Appendice 13: articolo 3; Convenzione addizionale 2026: articolo 62.6 e appendice 10: articoli 2 e 3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
14109

Se le Commissioni professionali paritetiche constatano una violazione delle dispo-sizioni contrattuali, invitano la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.

La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:

  1. intimare un ammonimento;
  2. infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.–; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
  3. condannare la parte colpevole al pagamento delle spese di controllo e di procedura;
  4. applicare le sanzioni previste all’articolo 58 CNM («Divieto di lavoro nero»).

La Commissione professionale paritetica può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l’impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori, (...) oppure ostacola le procedure di controllo.

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che – nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM – si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all’avvio della procedura.

La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere il lavoratore o il datore di lavoro in colpa dal contravvenire in futuro al CNM. L’importo della multa convenzionale viene stabilito cumulativamente in considerazione dei fattori seguenti:

  1. importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro (vedi cpv. 2 lett. b del presente articolo);
  2. violazione di disposizioni contrattuali di natura non finanziaria;
  3. violazione singola o multipla (comprese le recidive) delle disposizioni contrattuali collettive, e gravità delle stesse;
  4. dimensioni dell’impresa;
  5. constatazione se il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora abbia già soddisfatto in parte o in toto i propri obblighi;
  6. constatazione se il lavoratore fa valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in fallo (...).

La multa convenzionale è versata alla Commissione professionale paritetica entro 30 giorni. Questa impiega l’importo per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.

Articolo 67

Controlli
14109
Procedura

La Commissione professionale paritetica conduce le sue procedure secondo i principi legali (...).

Controlli

La Commissione professionale paritetica:

  1. decide di controllare o far controllare il rispetto del CNM presso un’impresa, purché quest’ultima abbia la sede nel suo territorio oppure il cantiere si trovi nel suo territorio. Negli altri casi informa la Commissione professionale paritetica competente;
  2. esegue controlli, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CNM e controlla i cantieri, a condizione che la sede dell’impresa o i cantieri si trovino nel territorio di sua competenza. Può richiedere l’assistenza legale di altre Commissioni professionali paritetiche locali;
  3. elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all’impresa interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato;
  4. può affidare i compiti di cui alle lettere b e c anche a terzi specializzati.

Decisione

Al termine delle sue indagini, la Commissione professionale paritetica elabora una decisione scritta, che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione. La decisione deve indicare:

  1. se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
  2. se oltre alla constatazione della violazione del CNM (...) viene inflitta un’ammonizione o una sanzione,
  3. (...) e
  4. chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.

In singoli casi, la Commissione professionale paritetica può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

Competenza

La decisione è emanata dalla Commissione paritetica competente per il luogo ove ha sede l’impresa interessata; essa interviene anche in caso in cuiun’altra Commissione paritetica le comunica un’eventuale violazione delle disposizioni del CNM. Per aziende con sede all’estero è competente la Commissione paritetica del luogo in cui si trova il cantiere. Rimangono riservate eventuali disposizioni particolari, come per i lavori in sotterraneo o per il genio civile speciale.

Assistenza legale

Se una Commissione professionale paritetica rifiuta di prestare un’assistenza legale richiesta ai sensi del capoverso 2 del presente articolo (lett. a e b), la Commissione paritetica svizzera d’applicazione CPSA designa la Commissione professionale paritetica competente per il controllo e le eventuali sanzioni da adottare.

Articoli 62.1 – 62.6

Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
14109

La partecipazione e l’organizzazione di una rappresentanza del personale è disciplinata dalle disposizioni della legge sulla partecipazione. 

La Commissione paritetica competente può essere interpellata dai lavoratori rispettivamente dall’impresa, quando:

  1. l’impresa viola le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nell’ambito della soluzione settoriale e i lavoratori non vengono ascoltati né dal «preposto alla sicurezza sul lavoro» né dal datore di lavoro;
  2. il «preposto alla sicurezza sul lavoro», nonostante sollecitazioni da parte dell’impresa, non adempie i propri obblighi nell’ambito della soluzione settoriale.

Convenzione 2026: articolo 60.1 e 60.2

Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
14109
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336, 336a e 336b CO.

Articolo 21.6
Piani sociali
14109
In caso di trasferimento dell’impresa o di licenziamenti collettivi, l’impresa ne in-forma tempestivamente la Commissione professionale paritetica competente e le parti del CCL.
 
Qualora siano previsti licenziamenti collettivi occorre rispettare i seguenti criteri:
  1. condizioni personali,
  2. situazione familiare, numero dei figli e obblighi di mantenimento,
  3. anzianità di servizio e qualifica professionale,
  4. mobilità professionale.
In caso di licenziamenti collettivi, l’impresa deve elaborare in tempo utile un piano sociale scritto inteso ad attenuare le difficoltà sociali ed economiche di un licenziamento. Le trattative sul piano sociale devono essere condotte con la rappresentanza del personale o, in mancanza della stessa, con i lavoratori interessati. Su richiesta sia dell’impresa sia dei lavoratori possono parteciparvi anche i rappresentanti delle parti contraenti il CNM.
 
L’azienda deve elaborare per iscritto un piano sociale atto a attenuare le conseguenze sociali ed economiche per i lavoratori licenziati. Le trattative sul piano sociale devono essere condotte insieme ai lavoratori interes-sati. Su richiesta sia dell’impresa sia dei lavoratori possono parteciparvi anche i rappresentanti delle parti contraenti il CNM.
 
Lavoro ridotto: cf. Appendice 8 Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale «Convenzione sulla partecipazione»: articoli 12 - 21 e 23
Trasferimento ad altra impresa e licenziamenti collettivi: cf. Appendice 8 Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale «Convenzione sulla partecipazione»: articoli 25 e 26
 
Appendice 8: articoli 12 - 21, 23, 25, 26 et 28; convenzione 2026: articolo 60.3 - 60.5


Obbligo della pace
14109
(...) Sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rap-presaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 9.2
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
25.14109 17.02.2026 01.01.2026
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
24.13937 22.12.2025 22.12.2025
24.13787 01.12.2025 01.12.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
23.13509 25.03.2025 01.04.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
22.13476 25.02.2025 25.02.2025
22.13454 11.02.2025 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
21.13456 11.02.2025 11.02.2025
21.13363 20.12.2024 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
20.13052 06.08.2024 06.08.2024
20.12799 21.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
19.12500 19.10.2023 19.10.2023
19.12446 24.08.2023 24.08.2023
19.12412 30.06.2023 01.07.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
18.12314 02.05.2023 02.05.2023
18.12287 24.04.2023 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
17.12229 28.03.2023 28.03.2023
17.12121 03.01.2023 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
16.12039 23.12.2022 23.12.2022
16.11825 16.09.2022 16.09.2022
16.11721 14.06.2022 14.06.2022
16.11705 24.05.2022 24.05.2022
16.11682 10.05.2022 10.05.2022
16.11625 25.01.2022 25.01.2022
16.11572 23.12.2021 23.12.2021
16.11347 28.06.2021 28.06.2021
16.11346 28.06.2021 28.06.2021
16.11298 14.06.2021 14.06.2021
16.11163 19.01.2021 19.01.2021
16.11131 24.12.2020 01.01.2021