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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.03.2023 fino al 31.12.2024
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2024 a CHF 21.09 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 19.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (30.11.2023) / Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023. Nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023.Campo d'applicazione geografico
Articolo 4
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 5
Campo d'applicazione personale
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.
Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.
Articolo 6
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.
In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
- quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
- familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
- gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
- gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
- musicisti, artisti, disc jockey;
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articoli 43 e 44
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri
Kochergasse 6
3011 Bern
+41 31 343 04 40
info@pkbc.ch
pkbc.ch
Salari / salari minimi
I salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a:
Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Catégorie | Descrizione | Salari minimi |
---|---|---|
I | Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione: | CHF 3'582.– |
I | In caso di formazione «Progresso» e ottenimento del relativo | CHF 3'803.– |
II 1 | Certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 3'927.– |
II 2 | Attestato federale di capacità (AFC) | CHF 4'369.– |
II 2a | Attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione | CHF 4'473.– |
II 3 | Esame federale di professione: | CHF 5'108.– |
Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria | Descrizione | Dal 1° anno di servizio | Dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice |
---|---|---|---|
I | Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione | CHF 3504.– | CHF 3'504.– |
II 1 | Certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 3'745.– | CHF 3'798.– |
II 2 | Attestato federale di capacità (AFC) | CHF 4'202.– | CHF 4'255.– |
II 3 | Esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione | CHF 5'187.– | CHF 5'187.– |
II 4 | Esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione: | CHF 5'472.– | CHF 5'472.– |
Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria | Descrizione | Salari minimi |
---|---|---|
I | Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza atte-stato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione | CHF 3'504.– |
I | Certificato del corso di vendita dell’Associazione dei Panettieri-Confettieri del Cantone di Ginevra (ABCGe) | CHF 3'570.– |
II 1 | Certificato federale di formazione pratica (CFP): | CHF 3'745.– |
II 2a | Attestato federale di capacità (AFC) Interno al ramo: | CHF 4'202.– |
II 2b | Attestato federale di capacità (AFC) Esterno al ramo, a partire dal 7° mese d’impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) | CHF 4'202.– |
II 3 | Attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale: | CHF 4'969.– |
Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria | Descrizione | Salari minimi |
---|---|---|
I | Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione | CHF 3'504.– |
II 1 | Certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 3'708.– |
II 2 | Attestato federale di capacità (AFC) | CHF 4'160.– |
II 3 | Esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condi-zione di ricoprire una funzione direttiva: | CHF 4'969.– |
Salari minimi / regolamentazioni salariali
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.
Cantone di Neuchâtel
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
l salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articolo 11; Regolamentazione salariale 2023
Categorie salariali
Categoria | Descrizione |
---|---|
I - Lavoratori non formati | Sono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP) |
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL | |
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa | |
II - Lavoratori formati | Sono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda) |
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC) | |
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL | |
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati |
Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione | Pratica* |
---|---|---|
I | non formati | |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) | dal 1° anno di servizio |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | ||
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) | dal 1° anno di servizio |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | ||
II 3 | formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione | |
II 4 | formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione |
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.
Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.
Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) | |
II | formati (nel’attività corrispondente alla loro funzione) |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2a | formati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo |
II 2b | formati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) |
II 3 | formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale |
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.
Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato | |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) |
II 2a | formati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione |
II 3 | formati, con esame federale di professione |
Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) |
II 3 | formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva |
Articolo 6, Appendice 1 - 4
Tredicesima mensilità
Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.
Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.
Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.
Articolo 13
Versamento del salario
Articolo 14
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Supplementi salariali | |
---|---|
Supplemento effettivo | per ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%. |
Supplemento forfettario | per ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto |
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.
Articoli 17 e 21
Orario di lavoro
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.
Articolo 15
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.
Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).
Articolo 18
Vacanze
Articolo 22
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile) |
---|---|
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica | 2 giorni |
Congedo paternità | 2 giorni |
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio | 3 giorni |
Decesso di un genitore | 2 giorni |
Decesso di fratelli e sorelle | 1 giorno |
Trasloco della propria economia domestica | 1 giorno |
Reclutamento militare 1 | 1-2 Tage |
Visita medica | la stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita |
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc. | tempo necessario |
1 Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.
Articoli 24, 28.4
Giorni festivi retribuiti
civile (compresa la festa nazionale).
Articolo 20
Congedo di formazione
Articolo 25
Malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).
Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.
Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).
Articoli 33 e 37
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.
Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).
Articoli 36 e 37
Servizio militare / civile / di protezione civile
Tipo di servizio | % del salario | |
---|---|---|
Durante la scuola reclute | 80% | |
Durante il servizio di istruzione e avanzamento | 60% | |
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri | 100% | |
Durante il servizio militare in ferma continuata | 100% per la durata secondo la scala bernese | |
durante il servizio civile | 80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile |
Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.
Articolo 35
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi per le spese di esecuzione
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.–;
- per ogni lavoratore, CHF 10.– per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.– i al mese.
Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.
Utilizzo dei contributi
I contributi prelevati secondo l’articolo 41b e l’articolo 41c CCL, come pure i loro interessi, vengono utilizzati come segue:
- per preparare dei mezzi per la formazione e il perfezionamento professionale del settore cui fanno capo i panettieri-pasticceri-confettieri svizzeri;
- per coprire i costi d’esecuzione del contratto (costi della commissione permanente come pure organizzazioni esterne, spese delle associazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);
- per destinare i contributi alle spese delle associazioni delle parti contraenti per il perfezionamento professionale e
- ai fini della sicurezza sul lavoro et tutela della salute.
Articoli 41b e 41d
Apprendisti
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.
Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane
Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Termini di disdetta
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi) 1 | 7 giorni |
Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
A partire dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
1 Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.
Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.
I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.
Articoli 9 e 10
Rappresentanza dei lavoratori
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
Compiti organi paritetici
Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
- esecuzione e stesura del CCL;
- controllo del rispetto del CCL;
- intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
- incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
- mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
- promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.
La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni.
Articolo 40
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Pena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.
La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
- entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
- infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
- gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
- dimensioni dell’azienda;
- recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
- adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.
In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.
Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.
Articolo 41c
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 24
Obbligo della pace
Articolo 39
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