CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2024
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.03.2023 fino al 31.12.2024
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2024 a CHF 21.09 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 19.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (30.11.2023) / Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023. Nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023.
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Campo d'applicazione geografico
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Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione aziendale
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Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione personale
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Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
  • attestato federale di capacità come panettiere;
  • attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
  • attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
  • attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
  • certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
  • certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
  • attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
  • attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
  • attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
  • attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12664
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
  1. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
  2. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
  3. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
  4. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
  5. musicisti, artisti, disc jockey;
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Informazioni organo paritetico
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Commissione paritetica Panettieri-Confettieri

Kochergasse 6
3011 Bern
+41 31 343 04 40
info@pkbc.ch
pkbc.ch

Salari / salari minimi
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I salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a:

Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Catégorie Descrizione Salari minimi
I Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione: CHF 3'582.
I In caso di formazione «Progresso» e ottenimento del relativo CHF 3'803.
II 1 Certificato federale di formazione pratica (CFP) CHF 3'927.
II 2 Attestato federale di capacità (AFC) CHF 4'369.
II 2a Attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione CHF 4'473.
II 3 Esame federale di professione: CHF 5'108.
 

Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria Descrizione Dal 1° anno di servizio Dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
I Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione CHF 3504.– CHF 3'504.–
II 1 Certificato federale di formazione pratica (CFP) CHF 3'745.– CHF 3'798.–
II 2 Attestato federale di capacità (AFC) CHF 4'202.– CHF 4'255.–
II 3 Esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione CHF 5'187.– CHF 5'187.–
II 4 Esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione: CHF 5'472.– CHF 5'472.–
 

Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria Descrizione Salari minimi
I Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza atte-stato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione CHF 3'504.
I Certificato del corso di vendita dell’Associazione dei Panettieri-Confettieri del Cantone di Ginevra (ABCGe) CHF 3'570.
II 1 Certificato federale di formazione pratica (CFP): CHF 3'745.
II 2a Attestato federale di capacità (AFC) Interno al ramo: CHF 4'202.
II 2b Attestato federale di capacità (AFC) Esterno al ramo, a partire dal 7° mese d’impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) CHF 4'202.
II 3 Attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale: CHF 4'969.

 

Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria Descrizione Salari minimi
I Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione CHF 3'504.
II 1 Certificato federale di formazione pratica (CFP) CHF 3'708.
II 2 Attestato federale di capacità (AFC) CHF 4'160.
II 3 Esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condi-zione di ricoprire una funzione direttiva: CHF 4'969.
 

Salari minimi / regolamentazioni salariali

I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).

Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. 
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.

l salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).  

Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 

Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Articolo 11; Regolamentazione salariale 2023

Categorie salariali
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Categoria Descrizione
I - Lavoratori non formati Sono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formati Sono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati


Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.

Categoria Descrizione Pratica*
I non formati  
II 1 formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2 formati, con attestato federale di capacità (AFC) dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3 formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione  
II 4 formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione  

* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.

Categoria Descrizione
I non formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
II formati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1 formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2a formati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2b formati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3 formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale

Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.

Categoria Descrizione
I non formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1 formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2 formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2a formati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3 formati, con esame federale di professione


Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.

Categoria Descrizione
I non formati
II 1 formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2 formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3 formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva


Articolo 6, Appendice 1 - 4

Tredicesima mensilità
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Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Versamento del salario
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Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
12664
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
  Supplementi salariali
Supplemento effettivo per ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettario per ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto

Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.



Articoli 17 e 21
Orario di lavoro
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Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Lavoro straordinario / ore supplementari
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Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Vacanze
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A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
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Occasione Giorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica 2 giorni
Congedo paternità 2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio 3 giorni
Decesso di un genitore 2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica 1 giorno
Reclutamento militare 1 1-2 Tage
Visita medica la stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc. tempo necessario

Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni festivi retribuiti
12664
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Congedo di formazione
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Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Malattia
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Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37

Infortunio
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Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37

Servizio militare / civile / di protezione civile
12664
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12664
Contributi per le spese di esecuzione

Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:

  • per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.;
  • per ogni lavoratore, CHF 10. per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5. i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Utilizzo dei contributi

I contributi prelevati secondo l’articolo 41b e l’articolo 41c CCL, come pure i loro interessi, vengono utilizzati come segue:

  1. per preparare dei mezzi per la formazione e il perfezionamento professionale del settore cui fanno capo i panettieri-pasticceri-confettieri svizzeri;
  2. per coprire i costi d’esecuzione del contratto (costi della commissione permanente come pure organizzazioni esterne, spese delle associazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);
  3. per destinare i contributi alle spese delle associazioni delle parti contraenti per il perfezionamento professionale e
  4. ai fini della sicurezza sul lavoro et tutela della salute.

Articoli 41b e 41d

Apprendisti
12664
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Termini di disdetta
12664
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:
 
Anno di servizio Disdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi) 1 7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio 3 mesi

Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Rappresentanza dei lavoratori
12664
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
12664
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Compiti organi paritetici
12664
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
  1. esecuzione e stesura del CCL;
  2. controllo del rispetto del CCL;
  3. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
  4. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
  5. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
  6. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni.

Articolo 40
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12664
Pena convenzionale

La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:

  1. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
  2. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
  3. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
  4. dimensioni dell’azienda;
  5. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
  6. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.


In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c

Congedo per partecipare alle attività sindacali
12664
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Obbligo della pace
12664
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Nessuna informazione disponibile
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8.11093 01.04.2019 01.04.2019